Ottemperanza carta docente: respinta l’astreinte per ragioni ostative (TAR Lombardia n. 2750 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di una sentenza di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione il termine per ottemperare e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere invece respinta qualora sussistano “altre ragioni ostative”, ai sensi dell’Ad. Plen. 25 giugno 2014, n. 15, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, affidato a strutture centralizzate, e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo meramente eventuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La ricorrente adiva quindi il TAR Lombardia ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato e accoglie la domanda di ottemperanza. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Collegio condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Collegio respinge, invece, la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il TAR evidenzia che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha introdotto, oltre al limite della manifesta iniquità, l’autonomo limite della sussistenza di “altre ragioni ostative” alla condanna dell’Amministrazione. Tale limite ricorre nel caso di specie per la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e per la natura stessa del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo.
Da ultimo, il TAR condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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