Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1424 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando la procura alle liti sia stata rilasciata su foglio separato e non contenga gli elementi identificativi della controversia. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., la procura deve essere speciale e indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. L’eccezione della procura apposta in calce non si estende alla copia informatica del mandato cartaceo allegata al ricorso nativo digitale, perché non garantisce la contezza del contenuto dell’atto né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione. Dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 il vizio non è sanabile e non ammette errore scusabile.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 112/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.

Passata in giudicato la sentenza e rimasta insoddisfatta la pretesa, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti conferita al difensore. Preliminarmente ha escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: secondo la giurisprudenza richiamata, l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio e l’avviso è dovuto solo quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione.

Nel merito, il Collegio ha aderito al recente orientamento della Sezione secondo cui è inammissibile il ricorso in cui la procura speciale sia stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con copia informatica notificata in allegato alla PEC. Nel caso concreto la procura non indicava né la sede del TAR, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a delegare la difesa “nel giudizio d’ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale”.

La Corte ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone una procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti, dell’autorità adita e di ogni elemento utile all’individuazione della controversia. Ha poi escluso che l’eccezione della procura apposta in calce — ammessa quando la delega è materialmente incorporata nel ricorso — possa estendersi all’art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021, perché la congiunzione informatica dei due documenti non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.

Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’orientamento che reputava valida la procura cartacea digitalizzata allegata alla PEC, giudicandolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione né al deposito.

Quanto alla sanatoria ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., la Corte ha escluso ogni possibilità di rinnovazione, costituendo la procura speciale requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione. Anche l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è stato negato: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente cui la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Il ricorso, notificato il 30 ottobre 2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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