Stallo di sosta non equiparabile a fascia laterale (TAR Lazio n. 6035 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali, l’area costituita da un mero stallo di sosta veicolare, privo della corsia di manovra e della separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua, non è assimilabile alla fascia di sosta laterale di cui all’art. 3, comma 1, del Codice della Strada, con la conseguenza che l’occupazione della stessa non può essere assentita ai sensi della disciplina regolamentare comunale. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dello stesso, l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sul suo contenuto. La classificazione delle strade operata dal Piano Generale del Traffico Urbano costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un locale commerciale in via Fabio Massimo, a Roma, presentava istanza per il rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico permanente. L’amministrazione comunale dichiarava manifestamente improcedibile l’istanza, rilevando che l’occupazione richiesta interessava un’area di sosta della viabilità principale, non assentibile. Il provvedimento veniva impugnato dalla società, che ne deduceva l’illegittimità sotto plurimi profili: violazione delle norme procedimentali, erronea applicazione della disciplina del Codice della Strada e del PGTU, disparità di trattamento rispetto ad altre attività commerciali presenti sulla medesima via.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, disattendendo preliminarmente le censure di natura procedimentale. In applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, l’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità del provvedimento allorché, come nel caso di specie, l’atto abbia natura vincolata e l’eventuale partecipazione del privato non avrebbe potuto influire sull’esito. Per le medesime ragioni è stata esclusa la rilevanza dei dedotti vizi di istruttoria e di motivazione.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento, evidenziando che l’art. 9 della D.A.C. n. 118/2025 non consente l’occupazione di un mero stallo di sosta, in quanto tale area non è equiparabile alla fascia di sosta laterale definita dall’art. 3 del Codice della Strada, difettando la corsia di manovra e la separazione dalla carreggiata. L’istanza, volta al posizionamento di una pedana sulla sede stradale in corrispondenza di stalli destinati alla sosta veicolare, riguardava pertanto un’area non consentita dalla normativa regolamentare.
Il Tribunale ha inoltre escluso la dedotta disparità di trattamento, rilevando come il vizio presupponga la perfetta identità delle fattispecie, non dimostrata nel caso concreto, e come l’eventuale illegittimità commessa in altra occasione non possa fondare alcuna pretesa del privato.
Infine, è stata ritenuta legittima l’iscrizione di via Fabio Massimo tra le strade a viabilità principale operata dal PGTU. La classificazione, frutto di scelta discrezionale dell’amministrazione, è sindacabile solo per travisamento o illogicità manifesta. Nel caso di specie, il Collegio ha reputato ragionevole l’inquadramento, considerati i flussi di traffico del quartiere e la funzione di connessione svolta dalla strada rispetto alla rete viaria principale, coerente con le finalità di sicurezza urbana sottese alla disciplina delle occupazioni commerciali.
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Nota della Redazione
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