Inammissibile l’appello cautelativo avverso la sola motivazione della sentenza di rito (C.G.A.R.S. n. 587 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello proposto avverso una sentenza di rito al solo fine di ottenere l’espunzione di un passaggio della motivazione, ove da tale passaggio non derivi alcun accertamento, nemmeno implicito, sul merito della pretesa. L’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a., esige un interesse personale, attuale e concreto, non una mera eventualità di pregiudizio: il timore che la motivazione sia strumentalmente invocata dall’Amministrazione in sede procedimentale o processuale non integra un interesse giuridicamente rilevante. La declaratoria di inammissibilità in rito è logicamente incompatibile con un accertamento, anche solo implicito, sulla fondatezza della pretesa sostanziale; il giudicato formatosi su una sentenza di rito non copre il merito del rapporto obbligatorio.

Il Fatto

Con diffida del 7 settembre 2017 il Ministero dell’Ambiente intimava alle società insediate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gargallo di avviare, entro novanta giorni, le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta. L’atto richiamava una precedente sentenza del TAR Catania e assumeva che essa avesse già riconosciuto la responsabilità delle imprese per la contaminazione dei fondali.

La società destinataria impugnava la diffida davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, unitamente a motivi aggiunti avverso gli atti successivi della procedura. Il TAR dichiarava inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: il primo perché la diffida, qualificata come diffida in senso stretto, non è autonomamente impugnabile; i secondi per natura endoprocedimentale o non provvedimentale degli atti avversati. Le spese erano compensate. La società proponeva appello qualificato come cautelativo, rivolto unicamente contro il passaggio motivazionale in cui il TAR aveva affermato che la diffida non ha carattere novativo ma è meramente ricognitiva di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla qualificazione della sentenza appellata come sentenza di rito. Il TAR non ha scrutinato il merito della pretesa ministeriale, non ha accertato l’esistenza di un obbligo di bonifica a carico dell’appellante e non ha statuito sulla fondatezza della diffida: si è limitato a dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di lesività dell’atto impugnato. Il gravame, allora, non contesta il dispositivo — anzi favorevole all’appellante — ma si dirige contro un solo passaggio della motivazione, chiedendone l’espunzione.

Il Collegio scruta il contenuto esatto del passaggio incriminato. Il TAR ha scritto che la diffida è ricognitiva di obblighi «che l’Amministrazione assume come preesistenti». Il verbo non introduce un accertamento del giudice, ma registra ciò che l’Amministrazione ritiene nell’esercizio del proprio potere. Il decisum non ha fatto propria la tesi ministeriale: l’ha assunta come premessa fattuale, senza scrutinarla nel merito, al solo fine di qualificare la natura dell’atto ai fini della sua impugnabilità.

Tale percorso è coerente con la natura della decisione. Se il TAR avesse inteso accertare l’esistenza dell’obbligo, non avrebbe potuto dichiarare il ricorso inammissibile: avrebbe dovuto rigettarlo nel merito o accoglierlo. La stessa declaratoria in rito è dunque incompatibile con un accertamento, anche implicito, sulla fondatezza della pretesa. Il TAR ha distinto il piano del rito da quello del merito e non ha varcato il confine.

Ne discende che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione che accerti o presupponga la responsabilità dell’appellante. Nessun effetto preclusivo può derivarne in futuri giudizi. Manca, pertanto, l’interesse concreto e attuale all’impugnazione richiesto dall’art. 100 c.p.c.: il timore che la motivazione sia strumentalmente invocata dall’Amministrazione non integra un’utilità personale, attuale e concreta. Non è configurabile alcuna soccombenza in capo all’appellante.

A conferma, il Collegio valorizza la clausola con cui la stessa appellante ha precisato che, ove il C.G.A.R.S. avesse ritenuto la sentenza priva di avallo alla tesi ministeriale, il gravame sarebbe stato inammissibile. Poiché la premessa è verificata, la conseguenza è che l’appello, per stessa ammissione di parte, deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza di primo grado passa in giudicato, ma — formandosi su una pronuncia di rito — non copre il merito della pretesa ministeriale né l’esistenza dell’obbligo di bonifica, che potrà essere contestato in ogni futuro giudizio. Le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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