L’ammonimento per stalking non richiede la prova piena del reato (TAR Lombardia n. 3903 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento questorile per atti persecutori di cui all’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2009, è una misura di prevenzione e dissuasione che non richiede l’accertamento pieno della responsabilità penale dell’interessato. Non è necessaria la prova, secondo lo standard del processo penale, di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, valutato secondo la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico del “più probabile che non”. La funzione preventiva della misura giustifica l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel giudizio prognostico ex ante circa il pericolo di reiterazione delle condotte moleste o persecutorie, fermo restando l’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto aveva respinto il ricorso gerarchico avverso l’ammonimento emesso dal Questore per stalking condominiale. Il provvedimento questorile si fondava su un esteso quadro di condotte moleste e invasive poste in essere dalla donna e dal suo convivente ai danni dei vicini di casa. La ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti valutati dal Prefetto, carenza di motivazione e insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., eccependo anche la reciprocità delle condotte tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto il primo motivo, osservando che la tutela contro il diniego di accesso agli atti amministrativi è autonoma rispetto a quella impugnatoria, essendo previsto dal codice del processo amministrativo un apposito rito. Nel caso di specie, gli atti istruttori erano stati depositati in giudizio e la ricorrente non aveva insistito per conoscerne altri, né aveva proposto motivi aggiunti.
Quanto al secondo motivo, la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’ammonimento svolge una funzione avanzata di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen., sicché non è richiesta la piena prova della responsabilità, ma è sufficiente che il provvedimento trovi sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che ledono la riservatezza della vita di relazione o l’integrità della persona. L’esame degli atti ha rivelato un quadro probatorio ampio e omogeneo di condotte ascrivibili alla ricorrente e al convivente, caratterizzate da invasività, persistenza e carattere assillante del controllo sui vicini, incluso il pedinamento di minori. La molteplicità delle denunce sporte dalla ricorrente contro tutti i condomini, prive di riscontri testimoniali esterni, è stata valutata come elemento che conferma piuttosto che smentisce il clima di tensione e di terrore nel condominio.
Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’art. 8 del d.l. n. 11/2009 attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale nella valutazione delle condotte, richiedendosi un giudizio prognostico ex ante sulla plausibile sussistenza di comportamenti persecutori o molesti, secondo la regola del “più probabile che non”. Le condotte di danneggiamento in aree comuni chiuse, accessibili solo a muniti di chiavi, e i riferimenti ai “vicini” in messaggi ingiuriosi rendono non inverosimile l’attribuzione dei fatti alla coppia. La presunta reciprocità delle condotte è stata esclusa: le testimonianze dei condomini, anche di quelli che avevano lasciato l’abitazione, hanno confermato la condotta persecutoria, mentre le denunce della ricorrente non risultavano suffragate da alcun riscontro e la stessa parte aveva ammesso che non avevano avuto seguito in sede penale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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