Annullata l’interdittiva antimafia priva del giudizio di attualità e lesiva del contraddittorio (TAR Lombardia n. 1358 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine annuale di validità dell’informativa interdittiva antimafia non determina automaticamente la perdita di rilevanza degli elementi indiziari posti a fondamento della prognosi infiltrativa. Tuttavia, l’art. 86 e l’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 impongono all’Amministrazione, una volta spirato tale termine, di procedere a un motivato aggiornamento delle verifiche e di esprimere un autonomo giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione. È pertanto illegittima l’interdittiva che si limiti a riprodurre un quadro indiziario cristallizzato intorno a circostanze risalenti, senza nuovi elementi capaci di suffragare la persistenza del rischio. È inoltre illegittima, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l’interdittiva adottata omettendo di indicare nella comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 un fatto nuovo negativo, potenzialmente idoneo a conferire attualità all’intero quadro indiziario.
Il Fatto
Una società operante nel trasporto merci su strada e nel movimento terra, costituita nel 2006, era stata destinataria nel corso degli anni di plurime informazioni interdittive antimafia e di dinieghi di iscrizione alla c.d. White List, tutti confermati in sede giurisdizionale con decisioni passate in giudicato. Nel 2016 la compagine societaria veniva riorganizzata con una nuova ripartizione delle quote; nel gennaio 2022 decedeva il soggetto che aveva in precedenza rivestito ruoli attivi e di amministratore.
A seguito di due nuove richieste di certificazione antimafia pervenute nel 2021 e nel 2023, la Prefettura avviava l’istruttoria e, con comunicazione del 16 ottobre 2023, rendeva noti gli elementi sintomatici assegnando il termine per le osservazioni. Esperita l’audizione, il Gruppo Interforze concordava sulla persistenza del fondato pericolo e la Prefettura adottava una nuova informazione interdittiva il 17 gennaio 2024. La società proponeva ricorso, articolando tre motivi incentrati sull’eccesso di potere, sul difetto di attualità e sulla violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’orientamento del Cons. Stato (sez. III n. 8954 del 2025), già recepito dalla stessa Sezione (TAR Lombardia n. 230 del 2026), secondo cui il mero decorso del tempo non fa venir meno la rilevanza degli indizi, ma onera l’Amministrazione di un aggiornamento motivato delle proprie verifiche. Il punto di equilibrio è individuato dalla Corte cost. n. 57/2020 nella natura ad tempus dell’informativa, con un onere di accertamento che scatta allo spirare del termine annuale.
Su questa base il Tribunale accerta che la Prefettura ha omesso il doveroso giudizio di attualità, ancorandosi a un quadro indiziario cristallizzato nel periodo 2009-2014. Non sono state valorizzate circostanze rilevanti, come il decesso intervenuto nel gennaio 2022, incidente sul procedimento per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. Gli elementi addotti non hanno condotto ad alcuna condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. né per reati “spia” di metodo mafioso, e non risultano disvelatori di un possibile condizionamento.
Il Collegio censura altresì il difetto di supporto probatorio e motivazionale a fronte delle specifiche contestazioni della società in contraddittorio, con particolare riguardo all’acquisto del ramo d’azienda. L’Amministrazione non ha costruito il necessario quadro indiziario complessivo, in cui fatti risalenti e fatti nuovi convergano a suffragare la persistenza del rischio.
Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale rileva la violazione del diritto di difesa. La comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, pur non essendo atto di avvio del procedimento, ha una spiccata valenza sostanziale. Da essa deriva un onere di completa e puntuale contezza degli elementi fattuali, tanto più pregnante quando l’elemento omesso consista in un fatto nuovo negativo. Nella specie, la denuncia del 24 marzo 2016 non è stata rappresentata all’interessata, impedendo ogni osservazione.
Il ricorso è pertanto accolto per i primi due motivi, con assorbimento del terzo e annullamento del decreto prefettizio del 17 gennaio 2024, fermo restando il potere di rideterminazione dell’Amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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