Decreto ingiuntivo non opposto eseguibile con l’ottemperanza, astreinte negata per crisi finanziaria (TAR Campania n. 361 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e assume valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per l’ottemperanza proposto ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non preclude in astratto l’adozione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, quali fatti notori ex art. 115 c.p.c., possono integrare le “altre ragioni ostative” che ne giustificano il diniego. La nomina del commissario ad acta entro un termine breve è idonea a scongiurare l’ulteriore inadempienza.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, con cui il Comune di Avellino era stato condannato al pagamento di euro 84.656,48 oltre interessi di mora. Il decreto, notificato per via telematica, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 16.11.2022, quindi spedito in forma esecutiva e nuovamente notificato ai fini dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

L’ente, secondo le allegazioni di parte, ha corrisposto solo parte delle somme, con due distinte determinazioni dirigenziali, per un totale di euro 6.490,40 ed euro 14.164,81. Invitato formalmente ad adempiere, il Comune è rimasto inerte e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha dunque chiesto la condanna al pagamento del residuo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della spendibilità del titolo nel giudizio di ottemperanza. Nel processo amministrativo, il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata perché definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato, a condizione che sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa in materia.

Verificati i presupposti, il Tribunale accerta: l’avvenuta declaratoria di esecutività del decreto, la regolare notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la mancata integrale esecuzione delle statuizioni. L’assenza di contestazioni dell’ente non costituito consolida tale accertamento, fatte salve le somme già corrisposte secondo le stesse allegazioni della ricorrente.

Il ricorso è quindi accolto e il Comune è ordinato di corrispondere quanto dovuto entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al netto di quanto già pagato. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora un commissario ad acta, con termine di novanta giorni dalla richiesta della parte, nel rispetto dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L.

Quanto all’astreinte, il Collegio richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ammette l’istituto nei confronti del debitore pubblico ma ne subordina l’applicazione alla verifica della sussistenza di altre ragioni ostative oltre alla manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento della penalità. Tali ragioni operano quali fatti notori ex art. 115 c.p.c.

La possibilità di adire il commissario entro un termine breve, infine, impedisce il verificarsi di un maggior danno patrimoniale ed è idonea a scongiurare l’ulteriore inadempienza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 400,00 per compensi oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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