Compenso per copia privata: l’esenzione per uso professionale richiede la prova della destinazione finale del dispositivo (TAR Lazio n. 10696 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema di esenzione e rimborso del compenso per copia privata non può basarsi sulla mera natura professionale del cessionario, ma richiede la prova della destinazione del dispositivo a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato. Tale onere probatorio grava sul soggetto obbligato al versamento del compenso, ossia il produttore o l’importatore, il quale può assolverlo con la documentazione predeterminata dal decreto ministeriale. L’inciso che esclude dall’esenzione i prodotti oggetto di rivendita non comporta un’esclusione generalizzata delle cessioni tramite distributore, ma richiede che il produttore conosca e dimostri l’utilizzo finale professionale del bene. La fattura di vendita non è di per sé sufficiente a comprovare l’uso esclusivamente professionale, essendo necessario un accertamento concreto della destinazione funzionale del dispositivo.
Il Fatto
La società ricorrente, importatrice di prodotti informatici, ha impugnato il D.M. MiC n. 302/2024 che disciplina le esenzioni e i rimborsi del compenso per copia privata. Il ricorso censura il decreto nella parte in cui richiede una documentazione considerata eccessivamente onerosa per dimostrare l’uso professionale dei dispositivi, subordina l’esenzione alla condizione che i prodotti non siano oggetto di rivendita e lamenta un difetto di istruttoria nel procedimento di adozione dell’atto. La ricorrente ha inoltre proposto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo il nuovo sistema di esenzioni conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza unionale. La documentazione richiesta dal decreto non è sproporzionata, poiché l’onere della prova circa la destinazione del bene a scopi estranei alla copia privata grava sul produttore o importatore, che può assolverlo con dichiarazione e fatture di vendita.
La Corte ha chiarito che la tesi dell’esenzione generalizzata per le vendite a professionisti “prova troppo”: il semplice status di acquirente professionale non esclude che persone fisiche possano utilizzare i dispositivi per fini privati, come nel caso di beni aziendali concessi ai dipendenti. La sentenza Bluechip della Corte di Giustizia conferma la legittimità di una presunzione di assoggettabilità al prelievo, superabile solo con la prova della destinazione esclusivamente professionale del bene.
Quanto alle cessioni indirette tramite distributori, il Collegio ha aderito alla lettura di SIAE: il produttore che vende a un distributore senza conoscere l’utente finale deve comunque versare il compenso, salva la possibilità di traslarlo sull’acquirente o di ottenere il rimborso. La condizione che i prodotti non siano oggetto di rivendita serve a chiarire che la cessione a un rivenditore non è di per sé esente, ma rileva la destinazione funzionale impressa dall’utente finale.
Infine, la censura sul difetto di istruttoria è stata dichiarata inammissibile per la parte diretta a contestare le fondamenta del sistema dell’equo compenso e infondata per la parte relativa alla consultazione degli stakeholders, avendo il procedimento coinvolto il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Le questioni pregiudiziali sono state ritenute non rilevanti, non sussistendo profili di violazione del diritto unionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.