Ottemperanza al giudicato e astreinte escluse per il debito della carta docente (TAR Lombardia n. 1350 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta quindi profili di incompatibilità con l’attuale assetto dell’art. 475 cod. proc. civ. La domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, traducendosi in una indebita locupletazione del creditore.

Il Fatto

Una docente ottiene dal giudice ordinario una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 2.000,00. La sentenza, munita di attestazione di conformità, viene notificata all’amministrazione e, per mancata impugnazione, passa in giudicato.

Il Ministero non esegue la prestazione. La ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e, in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si costituisce con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Verifica che tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso sia spirato il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e chiarisce la nozione di titolo esecutivo.

Nel ragionamento del TAR, la citata norma richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Diverso è l’istituto della spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva per portare a esecuzione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La riforma Cartabia ha eliminato tale requisito. Ne deriva che il termine dilatorio inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo — la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito il ricorso è fondato: il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione e nomina, per il caso di inutile decorso del termine, commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, su istanza del creditore. L’incarico rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Il Collegio respinge invece la domanda di astreinte. La misura è prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ma è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Il richiamo è all’Ad. Plen. n. 15 del 2014, che ha riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive. Nel caso, la condanna si risolverebbe in una locupletazione, avuto riguardo alla natura e alla misura del debito.

Quanto alle spese, l’amministrazione è condannata alla rifusione in favore dei difensori antistatari, con liquidazione calibrata sul valore contenuto della controversia e sul carattere stereotipato dell’attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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