Daspo valido anche per scontri fuori dalla manifestazione sportiva (TAR Lombardia n. 762 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Daspo di cui all’art. 6 legge n. 401/1989 può essere adottato anche per condotte violente realizzate in un contesto spazio-temporale diverso dalla competizione sportiva, purché lo sport ne costituisca l’origine o il pretesto. L’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non è un’endiadi: la disgiuntiva “o” contempla sia le condotte con immediato nesso eziologico con la manifestazione, sia quelle che con essa presentino un collegamento di tempo e di luogo, ancorché non diretto. Essendo misura di prevenzione, il suo presupposto si accerta secondo la logica del “più probabile che non”, su indizi gravi, precisi e concordanti. La durata massima di dieci anni, per il soggetto già destinatario di Daspo, non è automatica: il Questore deve esplicitare le ragioni della scelta.
Il Fatto
Il Questore di Brescia ha emesso nei confronti del ricorrente un Daspo, ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989, con divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per dieci anni, oltre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per cinque anni. Il provvedimento si fonda su un’aggressione avvenuta in un’area di servizio autostradale, dove un gruppo di tifosi, sceso da un pullman, ha attaccato sostenitori di altra compagine fermi presso un mezzo. Il ricorrente è stato identificato dai filmati mentre colpiva più volte, con calci e pugni, un tifoso avversario.
La durata decennale è stata giustificata con la recidiva, risultando due precedenti Daspo emessi da altri Questori, entrambi di cinque anni. Il ricorso gerarchico al Prefetto è stato respinto. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR il Daspo e il rigetto, senza domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente contestava la carenza del presupposto: l’episodio non sarebbe stato compiuto in occasione o a causa di manifestazioni sportive, essendo la partita disputata circa tre ore dopo e mancando astio tra le tifoserie. Il Collegio ha respinto la censura, richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità: l’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non postula la contemporaneità, ma un immediato nesso eziologico o un collegamento di tempo e di luogo con la competizione.
Il Collegio ha valorizzato il quadro indiziario: la seconda sosta, a breve distanza dalla prima e senza necessità, era finalizzata a cercare lo scontro; tifosi giunti con mezzi propri avevano anticipato l’arrivo dei pullman e avvisato i passeggeri della presenza degli avversari; i tifosi sono scesi repentinamente dirigendosi verso l’autobus rivale. L’insieme di tali elementi, valutato unitariamente, è stato ritenuto sufficiente a integrare un nesso causale o quantomeno un nesso di occasionalità con le competizioni alle quali i due gruppi si accingevano ad assistere. Nessuna spiegazione alternativa è stata offerta dall’interessato.
Con il secondo motivo si deduceva il difetto di motivazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il motivo è stato respinto: secondo l’orientamento costante, anche della Sezione, l’omissione non determina l’illegittimità del Daspo, in ragione delle esigenze di celerità connesse alla natura preventiva del provvedimento. Il Questore ha dato conto delle ragioni di urgenza, legate all’incontro calendarizzato a soli due giorni dagli accadimenti.
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava l’eccessività della durata decennale. Il Collegio ha ritenuto il motivo fondato: pur applicandosi l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, che per il soggetto già destinatario di Daspo fissa la durata tra cinque e dieci anni, il Questore ha applicato il massimo senza esplicitare le ragioni della scelta. Il provvedimento è stato annullato in parte qua, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni, motivando.
Il quarto motivo, sulla mancata specificazione dei luoghi, è stato respinto: la misura è stata ritenuta sufficientemente determinata, con analitica indicazione delle vie intorno agli stadi e con la limitazione a un raggio di un chilometro. Le spese sono state compensate per parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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