Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1207 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile alla previsione dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è volta a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Verificati il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, la notifica della stessa all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma di euro 2.000,00, e a rifondere le spese di lite. La pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dal competente ufficio.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo di ordinare al Ministero l’esecuzione integrale della sentenza e, in caso di mancata osservanza del termine, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha dato rilievo all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata a tale scopo dal competente ufficio, e all’avvenuta notifica della stessa al Ministero, seguita dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.
Il Tribunale ha poi escluso ogni dubbio sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli esperibili. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare attuazione alla sentenza, in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 2.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Nota della Redazione
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