Accesso agli atti e termine di trenta giorni: ricorso irricevibile (TAR Lombardia n. 1340 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti, anche tacito, deve essere notificato entro il termine di trenta giorni decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego. L’istanza di accesso presentata dal difensore in nome del ricorrente senza procura speciale è inammissibile, con la conseguenza che il conseguente ricorso ex art. 116 c.p.a. è irricevibile. L’istanza di riesame proposta alla Commissione per l’accesso, ove tardiva, non sospende né interrompe il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione della parcella del difensore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era destinatario di un nulla osta al lavoro subordinato. Giunto in Italia, non era riuscito a contattare il datore di lavoro. Per conoscere l’esito del procedimento di stipula del contratto di soggiorno, il suo difensore presentava in data 14 agosto 2025 istanza di accesso agli atti, con contestuale richiesta di convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione.
Con riscontro del 25 agosto 2025 la Prefettura accoglieva l’istanza, trasmettendo il riepilogo della domanda di nulla osta e i documenti allegati sul portale. Ritenendo la documentazione incompleta, il difensore presentava istanza di riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, dichiarata irricevibile dalla Commissione con provvedimento del 18 dicembre 2025. Il ricorrente proponeva allora ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 12 dicembre 2025, per l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi sull’istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’inammissibilità dell’istanza di accesso. L’istanza del 14 agosto 2025 era stata presentata dal solo legale, per dichiarato conto dell’interessato, ma senza la necessaria procura speciale. Tale rilievo vale a fondare l’inammissibilità della domanda ostensiva e, di riflesso, l’irricevibilità del ricorso.
Il Tribunale esamina poi l’eccezione di tardività, riproposta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il dies a quo coincide con il riscontro del 25 agosto 2025, con il quale l’Amministrazione ha espressamente riconosciuto il diritto dell’interessato all’accesso. La circostanza è pacifica tra le parti. Il ricorso è stato notificato soltanto il 12 dicembre 2025, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a.
Non convince la replica del ricorrente, che assume di aver atteso la formazione del silenzio rifiuto per una pretesa ostensione solo parziale. Il Collegio osserva che il chiaro tenore letterale del riscontro depone in senso contrario: la Prefettura ha disposto “l’accoglimento dell’istanza di accesso” e la trasmissione dei documenti tutti presenti nel fascicolo amministrativo. Nessun elemento poteva quindi far ritenere che l’Amministrazione avrebbe osteso ulteriore documentazione.
Il ricorso resta tardivo anche assumendo quale dies a quo il 13 settembre 2025. L’istanza di riesame proposta alla Commissione per l’accesso, in quanto a sua volta tardiva, non incide sul termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Anche a volerne considerare la pendenza, decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 12 novembre 2025.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso irricevibile. Ne consegue la revoca del patrocinio a spese dello Stato, già concesso in via provvisoria, per l’integrazione dei presupposti di cui all’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Il difensore, con l’istanza di liquidazione del 18 febbraio 2026, aveva peraltro dato atto del venir meno dei requisiti reddituali. L’istanza di liquidazione della parcella è dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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