Ottemperanza della sentenza sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1268 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. In difetto di prova dell’integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione, il ricorso va accolto e si dispone l’obbligo di adempiere entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Al dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, investito di funzioni commissariali rientranti nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, per l’importo complessivo di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato. Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’esecuzione. Il titolo esecutivo è la sentenza del giudice del lavoro, dichiarata passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. dalla cancelleria.

La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso minimo tra la notifica del titolo e l’esecuzione giudiziale.

Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c., individuandola nella sentenza munita di attestazione di conformità, secondo l’orientamento espresso da Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Non risultando provata dall’Amministrazione l’integrale esecuzione del disposto, il ricorso è stato accolto. È stato quindi imposto all’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per il totale di € 1.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica del titolo al saldo.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il Collegio ha escluso che allo stesso sia dovuto un compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, seguono la soccombenza e sono corrisposte ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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