Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 578 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione, entro il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97), al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della carta docente. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero integra idoneo strumento per la decorrenza del termine di centoventi giorni, restando irrilevante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 359/2023 del 14 giugno 2023 (come corretta dal decreto ex art. 288 cod. proc. civ. del 25 ottobre 2023), l’accertamento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

Passata in giudicato la pronuncia, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale, e notificata al Ministero, i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo assumendo che l’esecuzione non era stata data. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’omesso adempimento non è stato contestato dall’Amministrazione, non costituitasi, e che dunque emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.. La mancata costituzione rafforza, sul piano probatorio, l’assunto dei ricorrenti circa l’inesecuzione.

Il Tribunale verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 22 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.

Su questo punto il Collegio richiama un indirizzo consolidato, citando tra le altre le pronunce del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, del TAR Umbria n. 370 del 2025 e del TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024, a conferma che la notifica al domicilio digitale è sufficiente a far decorrere il termine e a fondare l’ottemperanza.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione in parte qua al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dei ricorrenti.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e condanna il Ministero alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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