Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 555 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse manifestata dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti di esclusione e di sospensione dall’Albo Fornitori. La compensazione delle spese di lite costituisce coerente applicazione del principio di soccombenza virtuale, giustificata dalla condotta processuale delle parti, laddove la definizione del giudizio non consegua a una pronuncia di merito ma a una causa sopravvenuta di improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione da una procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di polielettrolita, nonché il provvedimento presupposto di sospensione dall’Albo Fornitori e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente aveva inoltre contestato la comunicazione che subordinava la riammissione all’Albo alla comprova di requisiti ulteriori, relativi a modelli organizzativi e a contratti analoghi eseguiti in favore di soggetti privati.
Nel corso del giudizio, la società depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso. La stazione appaltante si costituiva in giudizio, mentre le altre parti non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha ritenuto che la controversia dovesse essere definita con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Tale esito processuale prescinde dall’esame nel merito delle censure sollevate avverso i provvedimenti di esclusione e di sospensione, atteso che la volontà della parte di non coltivare ulteriormente l’azione rende la controversia priva di oggetto attuale.
Il Tribunale ha altresì rilevato che la definizione del giudizio non interveniva a seguito di una pronuncia di merito, ma per effetto di una causa sopravvenuta di improcedibilità. In tale contesto, la compensazione delle spese di lite è stata disposta alla luce della condotta processuale delle parti, che non aveva dato luogo a una statuizione di soccombenza in senso tecnico.
La camera di consiglio del 6 maggio 2026 ha pertanto condotto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso e all’integrale compensazione delle spese processuali, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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