Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1254 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e le impone di provvedere entro un termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo e dalla legge, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Quest’ultima è tenuta al pagamento nei soli limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. quanto a misura e decorrenza degli interessi.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 157/2023 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per tre anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata nel settembre 2023.
Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente ed è assegnato un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
Il Collegio esclude il compenso per il commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.