Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 1253 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentire il soddisfacimento del diritto già accertato nel titolo. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo stesso, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione debitrice. L’entità degli interessi legali e di mora va verificata secondo i parametri di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ. Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, l’inottemperanza dell’Ente pubblico non economico legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4301/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, la somma complessiva di euro 1.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 9.1.2024.

Non essendo stata soddisfatta la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione ai patroni antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione fissa un principio di portata generale: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste, come calcolata dal creditore, non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione.

Tale rilievo opera segnatamente per il capitale residuo e per gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale dell’azione: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e senza alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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