Payback dispositivi medici: obbligo prevedibile e separato dai contratti pubblici (TAR Lazio n. 14372 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di payback per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 integra un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria. L’obbligo di ripiano non ha natura retroattiva, poiché dal 2015 le imprese fornitrici conoscono l’esistenza del tetto di spesa e il possibile concorso allo sforamento. La successiva attuazione procedurale non modifica gli elementi sostanziali dell’obbligazione e non lede l’affidamento sul mantenimento integrale del prezzo. Il ripiano opera sul fatturato complessivo maturato verso il Servizio sanitario e resta esterno alle singole gare e ai contratti, dei quali non altera quantità e prezzo.
Il Fatto
La società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato la determinazione con cui la Regione ha ripartito tra le aziende il payback dovuto per gli anni dal 2015 al 2018. L’impugnazione ha investito anche il decreto di certificazione dello sforamento, le linee guida ministeriali, l’intesa in Conferenza permanente e gli atti connessi. Il provvedimento regionale è stato censurato soprattutto per illegittimità derivata dagli atti statali presupposti.
Le doglianze hanno denunciato retroattività sostanziale, lesione dell’affidamento, alterazione dell’equilibrio economico delle forniture e violazione dei principi costituzionali ed eurounitari. La ricorrente ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre alla sospensione del processo per una diversa questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato. Le amministrazioni hanno domandato il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Le questioni richiamate dalla società riguardano disposizioni diverse da quelle decisive nella controversia e risultano quindi inconferenti. Nel merito, il Collegio richiama i propri precedenti su ricorsi sovrapponibili, ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo.
La disciplina muove dall’introduzione di un tetto nazionale e regionale per gli acquisti di dispositivi medici. Dal 2015, l’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 pone una quota dello sforamento a carico dei fornitori, in proporzione all’incidenza del rispettivo fatturato sulla spesa regionale. Le percentuali crescono dal 40 per cento del 2015 al 50 per cento dal 2017. Gli atti del 2019 e del 2022 hanno fissato il tetto regionale al 4,4 per cento e reso operative certificazione, linee guida e recupero.
Il Collegio valorizza la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Questa qualifica il payback come contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di assicurare i dispositivi necessari alla tutela della salute, in un contesto finanziario critico. La disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedimento di quantificazione, rispettando la riserva di legge. La sentenza n. 139 del 2024 ha inoltre esteso a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento della quota richiesta.
Non sussistono retroattività né lesione dell’affidamento. Le imprese conoscevano dal 2015 sia il tetto nazionale del 4,4 per cento sia il possibile obbligo di ripiano. L’attuazione successiva ha reso operative procedure già previste, senza introdurre un nuovo sacrificio sostanziale. Il payback non rimodula i contratti e non modifica il prezzo o la quantità delle forniture. Esso incide dall’esterno sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore, in misura collegata al fatturato verso il Servizio sanitario.
Il Tribunale rigetta pertanto le censure contro gli atti generali e il provvedimento regionale. Respinge anche le richieste di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio alla Corte di giustizia. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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