La rimozione del militare della Guardia di Finanza nel decreto legislativo 66/2010 (TAR Lazio n. 14723 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al personale della Guardia di Finanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 66/2010, che ha abrogato la l. n. 599/1954, rendendo inoperante il rinvio ad essa operato dalla l. n. 260/1957. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla medesima data, trattandosi di termini perentori. In tema di sanzioni disciplinari, il principio tempus regit actum si riferisce al tempo del procedimento, non a quello della commissione dei fatti. La censura di violazione delle guarentigie procedimentali è inammissibile per carenza di interesse se non è allegato un sostanziale pregiudizio alle prerogative difensive.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, già condannato in via definitiva per reati commessi, veniva sottoposto a procedimento disciplinare di stato all’esito del quale l’Amministrazione irrogava la sanzione della perdita del grado per rimozione. Avverso tale determinazione, il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo la violazione del giudicato esterno derivante da precedenti pronunce favorevoli intervenute tra le stesse parti, l’applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 599/1954, la decadenza per il superamento dei termini procedimentali, la violazione del principio di retroattività e la sproporzione della sanzione.
La causa, inizialmente incardinata dinanzi al TAR Campania, veniva riassunta dinanzi al TAR Lazio a seguito della declinatoria di competenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, disvelando il quadro normativo applicabile. Ha ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 10 della l. n. 189/1959, al personale della Guardia di Finanza si applichino le disposizioni in materia di disciplina previste per l’Esercito Italiano, e che l’abrogazione della l. n. 599/1954 ad opera dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010 renda inoperante il rinvio ad essa operato dalla l. n. 260/1957, trattandosi di rinvio “recettizio” alla disciplina, ormai naturaliter riferito al codice dell’ordinamento militare.
Quanto al dedotto giudicato esterno, il Collegio ne ha escluso la sussistenza, atteso che le pronunce invocate avevano ad oggetto un provvedimento diverso da quello impugnato, non essendo configurabile alcun effetto conformativo o preclusivo in sede di rinnovato esercizio dello ius puniendi.
In ordine alla tempestività dell’azione disciplinare, il TAR ha rammentato che, ai sensi dell’art. 1392, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 66/2010, il procedimento deve essere instaurato entro novanta giorni e concluso entro duecentosettanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile da parte dell’Amministrazione. Nella fattispecie, avendo l’Amministrazione avuto conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione il 27 settembre 2018, la contestazione degli addebiti (12 dicembre 2018) e l’adozione della sanzione (12 giugno 2019) sono avvenute nel rispetto dei termini, che la giurisprudenza ritiene perentori.
Il Tribunale ha, infine, giudicato congrua la sanzione irrogata, tenuto conto della gravità dei fatti, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla pretermissione delle guarentigie difensive per carenza di interesse, non essendo stato allegato alcun sostanziale pregiudizio alle prerogative difensive, avendo il ricorrente avuto piena conoscenza degli atti e spiegato compiutamente le proprie difese.
Nota della Redazione
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