Acquisizione area ulteriore all’abuso richiede motivazione rinforzata (Cons. Stato n. 6824 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area ulteriore rispetto al sedime delle opere abusive non è effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 fissa il solo limite massimo del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita, senza predeterminare l’estensione dell’area acquisibile. Ne deriva che l’Amministrazione è tenuta a specificare, volta per volta, nella motivazione del provvedimento acquisitivo l’estensione dell’area ulteriore e le ragioni che ne rendono necessario l’acquisto, in termini di funzionalità e strumentalità rispetto al bene abusivo e alla relativa area di sedime. L’atto con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha carattere provvedimentale, ma valore di mero accertamento di fatti i cui effetti derivano direttamente dalla legge; la sua eventuale mancata notifica non inficia la legittimità del provvedimento conclusivo.
Il Fatto
Due comproprietari di un fondo catastale impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera particella, a seguito dell’inottemperanza a un ordine di demolizione risalente al 2011. Il TAR Campania accoglie in parte il ricorso: respinge la censura sulla carenza del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, ma annulla l’acquisizione limitatamente all’area ulteriore a quella di sedime, per difetto di motivazione. I ricorrenti appellano le statuizioni di rigetto, chiedendo l’annullamento integrale del provvedimento, anche per l’area di sedime. Il Comune non si costituisce.
La parte appellante deduce tre motivi: la natura non meramente ricognitiva dell’accertamento di inottemperanza, l’illegittimità dell’acquisizione dell’area di sedime in assenza di motivazione rinforzata e l’indeterminatezza della perimetrazione dell’area acquisita.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla pacifica abusività totale dell’immobile e dall’inottemperanza all’ordine di demolizione, da cui maturano tutte le condizioni per l’acquisizione coattiva ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Scaduto il termine, spettava al privato provare l’adempimento mediante la demolizione: onere rimasto inadempiuto.
Il primo motivo è respinto. L’effetto acquisitivo si produce ipso iure per la mancata ottemperanza: l’atto di accertamento dell’inottemperanza non ha carattere provvedimentale, ma valore di mero accertamento di fatti le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge. La sua mancata notifica non incide sulla legittimità del provvedimento conclusivo, potendo ogni contestazione essere fatta valere nei confronti di quest’ultimo; l’accertamento ha natura infraprocedimentale e difetta di autonoma lesività. Il Collegio richiama il precedente TAR Lazio 5 marzo 2025, n. 4771. Nella specie, la sequenza procedimentale risulta comunque completa.
Quanto all’area di sedime, il capo di sentenza che ha respinto la doglianza non è impugnato con specifiche censure: l’abuso concerne 255 mq e il riferimento a 34 mq attiene a un’estensione successiva del manufatto. Non può dunque disporsi l’annullamento totale del provvedimento.
Resta fermo il vizio motivazionale sull’area ulteriore. Il Comune ha acquisito l’intera particella di 629 mq a fronte di un abuso di 255 mq, senza esplicitare le ragioni dell’ulteriore acquisto. Il limite del decuplo è rispettato, ma ciò non basta: secondo l’orientamento consolidato, l’Amministrazione deve specificare l’estensione dell’area ulteriore e le ragioni che ne rendono necessario l’acquisto, poiché il legislatore non ha predeterminato tale area, richiedendone la funzionalità e strumentalità rispetto al bene abusivo e al sedime. Le questioni sulla delimitazione delle aree attengono alla fase esecutiva e non inficiano la legittimità del provvedimento.
L’appello è respinto e la sentenza confermata: annullamento in parte qua del provvedimento di acquisizione, limitatamente all’area ulteriore al sedime, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.
Nota della Redazione
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