Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 991 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato al debitore e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione. Incombe sull’Amministrazione resistente l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del disposto. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’adempimento entro un termine e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il commissario nominato tra i dipendenti pubblici già preposti alla gestione della spesa non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’incarico nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Alcuni docenti di istituti scolastici hanno agito davanti al Tribunale di Como, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in domanda.
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso con la sentenza n. 160/2024 del 27 giugno 2024, riconoscendo l’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico secondo la specifica situazione di ciascun ricorrente. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 22 luglio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 luglio 2025. Poiché l’Amministrazione non ha provveduto, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di erogazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare le condizioni dell’azione esecutiva. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla cancelleria del giudice del lavoro. La sentenza in copia conforme è stata notificata alle Amministrazioni il 22 luglio 2024.
Alla data di proposizione del ricorso era quindi trascorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore al momento dell’esecuzione giudiziale. Il Collegio richiama il Consiglio di Stato n. 309 del 2024, che ha qualificato come titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza munita di attestazione di conformità.
Determinante è stata l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Su questa premessa il ricorso è stato accolto, con obbligo dell’Amministrazione scolastica di erogare ai ricorrenti l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Il Collegio ha inoltre nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con funzioni attivabili su istanza del creditore solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Al commissario è rimesso il compito di determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica, con esclusione di qualsiasi compenso. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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