Giudicato sulla carta docente per triennio scolastico 2020-2023 (TAR Lazio n. 6665 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo all’uso della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, costituisce titolo esecutivo e, una volta passata in giudicato, è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza è ammissibile qualora la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivarla in suo favore, oltre alla refusione delle spese di lite.
La sentenza, notificata presso la sede reale dell’amministrazione, non aveva trovato esecuzione per la parte relativa all’attivazione della carta. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’inottemperanza del Ministero e chiedendo l’adozione dei provvedimenti consequenziali, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la sussistenza delle condizioni per l’esperimento dell’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’inottemperanza era incontestata e ha ordinato all’amministrazione di attivare la carta elettronica in favore della ricorrente per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non l’ha ritenuta dovuta, tenuto conto della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali registrate e delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio. Ha invece nominato il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso per tale attività.
Nota della Redazione
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