Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 992 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve ritenersi rispettato quando il ricorso sia stato proposto dopo tale notifica. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di penalità di mora ex art. 114 c.p.a. va respinta allorché la prestazione oggetto del giudicato costituisca un contributo per l’aggiornamento e la formazione del docente e non un corrispettivo: la relativa condanna risulterebbe manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per quattro anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno.

Lamenta la mancata esecuzione del titolo e chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali dell’azione di ottemperanza. Risulta prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del suo passaggio in giudicato; è inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo il 28 marzo 2024. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, la ricorrente dichiara che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. La parte resistente non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare al giudicato rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma dovuta, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Tribunale esamina poi la domanda di penalità di mora e la respinge. In ragione della funzione assegnata alla carta del docente, costituente un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 c.p.a. risulterebbe manifestamente iniqua. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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