Carta Docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Calabria n. 782 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente supplente alla Carta Docente, accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice amministrativo, una volta decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il ricorso ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. è fondato quando l’inadempimento dell’Amministrazione risulti attuale e non giustificato. A fronte della perdurante inerzia, il giudice ordina l’esecuzione in forma specifica e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, delegando il magistrato relatore a provvedere sulle eventuali richieste di proroga del termine.

Il Fatto

Una docente con incarichi di supplenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 otteneva dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede civile e in materia di lavoro, il riconoscimento del diritto all’attribuzione della Carta Docente per il servizio prestato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adempimento in forma specifica, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

La sentenza, notificata al Ministero in data 27/7/2024, passava in giudicato. Non essendo intervenuta alcuna esecuzione spontanea, la ricorrente proponeva ricorso per l’integrale ottemperanza, notificato il 31/03/2025 e depositato il 3/04/2025. Si costituivano in giudizio il Ministero e gli uffici scolastici periferici con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ricostruisce anzitutto il contenuto del titolo azionato, richiamando la pronuncia civile che aveva accertato il diritto della ricorrente alla Carta Docente per gli anni scolastici indicati, con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico di supplenza ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, o, se posteriore, dal momento in cui la piattaforma telematica consentiva la registrazione, fino alla concreta attribuzione.

Il Collegio dà atto che la sentenza è passata in giudicato e che è decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le difese comprovano che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo.

Su tali premesse il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e delle Amministrazioni scolastiche periferiche resistenti e assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza della parte attestante il perdurante inadempimento, provvede entro i sessanta giorni successivi, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il giudice delega inoltre il magistrato relatore a provvedere sulle eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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