Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 978 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, non essendovi più alcuna utilità da conseguire con la pronuncia di merito. Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta definizione della causa pregiudiziale, in pendenza della sospensione necessaria disposta ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., priva di interesse le impugnazioni che su quella questione si fondavano. Il tardivo adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal giudice, con conseguente dilatazione ingiustificata dei tempi del processo, integra un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di strutture alberghiere nel territorio comunale, hanno impugnato le delibere con cui il Comune ha introdotto l’imposta di soggiorno per l’anno 2023 e, in un secondo momento, il regolamento e le tariffe applicative. Con i motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione alle delibere successive ed hanno chiesto il risarcimento del danno per l’illegittima applicazione del tributo.

Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto la sospensione del processo in attesa della definizione di una causa pregiudiziale davanti al Consiglio di Stato. Definita quest’ultima, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Il Comune si è opposto chiedendo la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla dichiarazione depositata dalle società ricorrenti, con cui queste hanno rappresentato la sopravvenuta perdita di interesse alla definizione del merito. La ragione risiede nell’intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello nella causa pregiudiziale, sciogliendo il vincolo che aveva imposto la sospensione necessaria.

Da qui l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Il giudice sottolinea come il tenore inequivoco della dichiarazione delle ricorrenti sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere in senso processuale, con conseguente impossibilità di una pronuncia di merito.

Sul fronte delle spese, il Comune aveva insistito per la condanna. Il Tribunale richiama l’ordinanza presidenziale n. 26/2025, con cui le parti erano state onerate di attestare, entro sessanta giorni, se fosse intervenuta la decisione del Consiglio di Stato nella causa pregiudiziale e, in caso positivo, di depositarla.

L’incombente è stato adempiuto solo in data molto successiva, con conseguente dilatazione ingiustificata dei tempi del processo. Tale condotta processuale non consente di addossare le spese all’una o all’altra parte. Il Tribunale, pertanto, dispone la compensazione integrale delle spese di lite, pronunciando nel contempo l’improcedibilità delle impugnazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *