Piano paesaggistico e parco competenza per finalità e ponderazione in conferenza (TAR Campania n. 797 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano del parco e il piano paesaggistico non sono tra loro in rapporto di gerarchia, ma di competenza per finalità: le prescrizioni del piano parco prevalgono per la tutela dei valori strettamente naturalistici, quelle del piano paesaggistico per la tutela dei valori identitari e culturali. Il criterio temporale non assume rilievo, poiché i due strumenti appartengono a sistemi di tutela distinti e relativi a valori diversi. La clausola di prevalenza dell’art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991 opera solo per le prescrizioni immediatamente precettive, non per gli indirizzi e le direttive. La determinazione di conclusione della conferenza di servizi è illegittima se attribuisce immotivatamente prevalenza alle posizioni contrarie, senza ponderare gli interessi coinvolti.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il S.U.A.P. Cilento ha chiuso negativamente la conferenza di servizi decisoria semplificata, indetta per l’approvazione del progetto di realizzazione di un parcheggio commerciale nel territorio comunale. Il diniego si fonda sul parere contrario della Soprintendenza e su quello dell’ufficio comunale di tutela del paesaggio, in ragione degli ingenti movimenti di terra ritenuti non ammessi dall’art. 14, comma 3, del Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero.

L’area ricade in zona F2 dello strumento urbanistico, in zona RUA del Piano Territoriale Paesistico e in zona D del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. La ricorrente ha proposto ricorso articolato in più motivi, contestando il rapporto tra gli strumenti di pianificazione, il carattere del parere paesaggistico, l’asserita violazione della norma del piano paesistico e il difetto di motivazione del provvedimento conclusivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il rapporto tra piano parco e piano paesaggistico in termini non di gerarchia ma di competenza, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’art. 12, comma 1, della legge n. 394 del 1991 assegna al piano del parco la tutela di valori strettamente naturalistici; l’art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004 configura il piano paesaggistico quale strumento di salvaguardia dei valori estetici e identitari del paesaggio.

Il conflitto tra l’art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991 e l’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 è dunque solo apparente: i due strumenti si coordinano secondo le rispettive finalità, con prevalenza dell’uno qualora l’altro disponga in vista dei valori protetti principalmente dal primo. Ne deriva l’irrilevanza della relazione temporale tra i piani e del momento di adozione dello strumento paesaggistico rispetto al d.lgs. n. 42 del 2004, poiché il criterio temporale dirime i conflitti solo tra fonti pariordinate del medesimo sistema di tutela.

Quanto all’art. 3 delle NTA del Piano Parco, la clausola di sostituzione riguarda solo le prescrizioni immediatamente precettive, non gli indirizzi e le direttive. Poiché la disciplina della zona D reca indirizzi destinati a essere recepiti dagli strumenti urbanistici locali, la prevalenza invocata non è applicabile. Il Tribunale esclude inoltre che il parere statale sia obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, non risultando l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni paesaggistiche né la relativa verifica ministeriale.

Nel merito, il collegio ritiene che l’intervento non sia vietato dall’art. 14, comma 3, del Piano Paesistico: la norma non preclude la nuova edificazione, ma vieta i movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno. Il progetto, articolato su più livelli con aree interrate e scoperte, replica il profilo digradante del pendio senza alterarlo, conservando le quote del fondo.

Infine, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è censurata per difetto di motivazione: essa non reca alcuna ponderazione delle posizioni espresse, attribuendo immotivata prevalenza a quelle contrarie della Soprintendenza e del Comune. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati annullati, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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