Mancata notifica del provvedimento di rigetto: la PEC verso casella ordinaria non vale e rende illegittimo il diniego di rinuncia (TAR Lazio n. 10578 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di un provvedimento amministrativo effettuata tramite posta elettronica certificata a un indirizzo di posta elettronica ordinaria non determina la presunzione di conoscenza e non integra la prova della notifica, che resta essenziale per l’efficacia dell’atto e per la decorrenza dei termini di impugnazione. Ne consegue che la nota con cui l’amministrazione, negando la rinuncia all’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, richiama un presupposto provvedimento di rigetto mai comunicato al destinatario è illegittima per eccesso di potere, ingiustizia e violazione dei principi del giusto procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania, presentava nel 2018 domanda di riconoscimento del titolo per la classe di concorso ADSS relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, che ha attivato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, l’interessato dichiarava la rinuncia all’istanza di riconoscimento al fine di partecipare ai corsi INDIRE. Con nota PEC del 10 luglio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunicava che l’istanza risultava chiusa con provvedimento di rigetto antecedente al 1° giugno 2024 e che, pertanto, la rinuncia non era ammissibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione centrale riguarda la mancata notifica del presupposto provvedimento di rigetto, mai portato a conoscenza del ricorrente prima della nota PEC del 10 luglio 2025. L’amministrazione aveva prodotto, a sostegno dell’avvenuta comunicazione, la ricevuta di accettazione di una e-mail inviata a un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Il Tribunale osserva che la ricevuta di accettazione non certifica in alcun modo l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Poiché la casella di arrivo non è certificata, il sistema non genera la ricevuta di avvenuta consegna che attesta legalmente la ricezione. L’invio di una PEC a una casella di posta elettronica ordinaria non ha alcun valore legale ai fini della presunzione di conoscenza, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal Collegio.
La mancata notifica del provvedimento di rigetto, presupposto del diniego di rinuncia, determina pertanto l’illegittimità della successiva nota PEC del 10 luglio 2025, viziata da eccesso di potere per ingiustizia, illogicità manifesta e violazione dei principi del giusto procedimento.
Assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato e conseguente conferma dell’ammissione del ricorrente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico di cui al DI n. 77 del 2025. Le spese di lite sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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