Le prescrizioni comunali non possono snaturare la microtrincea (TAR Lombardia n. 3323 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo rilasciato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ricomprende anche il profilo concessorio, sicché l’ente proprietario o gestore della strada conserva una potestà conformativa che gli consente di apporre prescrizioni tecniche compatibili con la legge, funzionali alla sicurezza e alla tutela del manto stradale. La preferenza normativa per la tecnica della microtrincea, espressa dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2016 e dall’art. 40, comma 4, del d.l. n. 77/2021, non si traduce tuttavia in una sostituzione integrale della disciplina regolamentare locale con il potere dell’operatore di determinare unilateralmente le modalità esecutive dell’intervento. La legittimità delle prescrizioni va verificata in concreto, con riguardo alla loro proporzionalità, ragionevolezza e compatibilità con la disciplina primaria. È invece illegittima la prescrizione che non si limiti a conformare il posizionamento dell’infrastruttura o a introdurre specifici accorgimenti di sicurezza, ma imponga unilateralmente un diverso e più gravoso modello esecutivo del riempimento e del ripristino, idoneo a incidere sulla stessa tecnica della microtrincea favorita dal legislatore statale in via derogatoria e semplificata.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria per la realizzazione della rete a banda ultra larga nelle c.d. “Aree Bianche”, presentava al Comune un’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per un intervento di scavo in microtrincea finalizzato all’allaccio di utenze alla rete in fibra ottica. L’Amministrazione rilasciava l’autorizzazione ma subordinava l’intervento a una serie di prescrizioni concernenti le modalità di ripristino del manto stradale, imponendo l’asporto del materiale scavato, la sostituzione con materiale arido di cava e il rifacimento degli strati bituminosi secondo specifiche tecniche. L’operatore, ritenendo le prescrizioni illegittime e contrastanti con la normativa speciale di settore, invitava l’Amministrazione ad agire in autotutela, ricevendo un diniego fondato sul regolamento edilizio comunale e su “esiti insoddisfacenti” di precedenti lavorazioni. La società impugnava quindi il provvedimento autorizzatorio limitatamente alle prescrizioni contestate, unitamente agli atti presupposti e alla nota di diniego di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che in materia di posa di infrastrutture di comunicazione elettronica opera una disciplina speciale recata dal Codice delle comunicazioni elettroniche, che persegue finalità di semplificazione procedimentale e accelerazione della diffusione delle reti a banda ultra larga. L’autorizzazione ex art. 49 CCE presenta struttura complessa, nella quale il profilo autorizzatorio e quello concessorio restano concettualmente distinti ma funzionalmente collegati. Da tale premessa il Tribunale desume che l’ente proprietario o gestore della strada non è privo di potestà conformativa, potendo apporre prescrizioni inerenti alle modalità d’uso del bene pubblico, alla sicurezza della circolazione e alla salvaguardia della sovrastruttura stradale, come affermato da Cons. di Stato, Sez. VI, 04 marzo 2025, n. 1816 e Cons. di Stato, Sez. V, 07 marzo 2025, n. 1921.
La disciplina sulla microtrincea non introduce un potere assoluto e insindacabile dell’operatore nella determinazione delle concrete modalità esecutive: l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2016 e l’art. 40 del d.l. n. 77/2021, nel valorizzare tale tecnica, lasciano ferma la possibilità per l’ente di concordare accorgimenti relativi al posizionamento dell’infrastruttura e alle modalità di lavorazione. L’eventuale incompatibilità tra prescrizioni comunali e disciplina nazionale richiede una verifica puntuale, caso per caso, della singola prescrizione contestata, in linea con la giurisprudenza d’appello e con TAR Piemonte – Torino, Sez. III, 04 marzo 2026, n. 480.
La potestà conformativa incontra tuttavia un limite invalicabile nel divieto di imporre agli operatori oneri patrimoniali, cauzioni, diritti o contributi non espressamente previsti dalla legge di settore, divieto desumibile dall’art. 54 CCE e ribadito da Cons. di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3657. Nel caso di specie, le prescrizioni impugnate eccedono il perimetro del potere comunale: non si limitano a conformare il posizionamento dell’infrastruttura o a introdurre accorgimenti di sicurezza correlati allo stato dei luoghi, ma impongono unilateralmente un diverso e più gravoso modello esecutivo del riempimento e del ripristino, idoneo a incidere sulla stessa tecnica della microtrincea.
Il richiamo al regolamento edilizio comunale non può prevalere sulla deroga espressamente stabilita dall’art. 40, comma 4, del d.l. n. 77/2021. La motivazione successivamente addotta nel diniego di autotutela si risolve in un’integrazione postuma, generica e non ancorata a una puntuale istruttoria riferita allo specifico intervento autorizzato. Non risulta che l’Amministrazione abbia esplicitato perché, nel tratto interessato, le modalità esecutive prospettate dall’operatore non fossero idonee a garantire la sicurezza, né che abbia attivato l’interlocuzione conformativa richiesta dalla normativa primaria. Il provvedimento trasporrebbe prescrizioni standardizzate, tratte dalla disciplina regolamentare locale, in termini incompatibili con la finalità acceleratoria e derogatoria della normativa statale. Il primo motivo è accolto, con annullamento degli atti nella parte in cui recano le prescrizioni tecniche contestate. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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