Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pagamento (TAR Lombardia n. 954 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito, il cui contenuto discende dal titolo giudiziale e dalla legge. L’ente pubblico obbligato al pagamento di somme deve osservare il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta nominato assume le funzioni su istanza del creditore e provvede alla determinazione definitiva dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo, si legge, ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha precisato la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve precedere l’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati. Il giudice ha richiamato, sul punto degli accessori, il precedente del TAR Calabria – Reggio Calabria, 22.3.2016, n. 290, estendendo l’obbligo agli oneri di registrazione e alle spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nel provvedimento, nonché agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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