Ottemperanza per il giudicato sul bonus docenti: natura satisfattiva del giudizio di esecuzione (TAR Sardegna n. 801 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha natura satisfattiva e tende a conseguire l’esecuzione concreta del giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. Accolta la domanda, il giudice amministrativo può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dall’Amministrazione, fatta eccezione per il pagamento delle sole spese legali.

Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, con rifusione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il ricorso era stato ritualmente notificato in data 17 marzo 2026. Il collegio ha pertanto verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione si fonda sulla natura satisfattiva del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo deve verificare l’avvenuta o mancata esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia dell’Amministrazione, adottare i provvedimenti necessari. Il TAR ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica in favore della ricorrente.

Per il caso di persistente inadempimento, il collegio ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale, su richiesta della parte interessata, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni. Il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora i capitoli di bilancio destinati ai pagamenti risultino incapienti. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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