Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2738 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla carta elettronica costituisce titolo esecutivo ai fini del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato dal giudice, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto alla carta docente per gli anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione il beneficio o altro equipollente. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza che tuttavia seguisse alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997 prima della notifica del ricorso per ottemperanza.
La decisione dell’Amministrazione di non dare esecuzione al giudicato integra un comportamento inottemperante, che legittima l’accoglimento della domanda. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi dei capitoli di bilancio specifici e dell’istituto del pagamento in conto sospeso, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura ridotta di euro 800,00, richiamando il carattere seriale della controversia e il limitato impegno difensivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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