Mutamento d’uso del portico in ristorante serve permesso di costruire (TAR Abruzzo n. 603 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti di climatizzazione in un portico non ha rilievo quale singolo intervento in sé, ma per l’effetto che produce: la trasformazione dello spazio da aperto a chiuso e climatizzato integra un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, da superficie accessoria a superficie utile commerciale, con conseguente aumento del carico urbanistico. Tale trasformazione, che comporta la realizzazione di un organismo edilizio diverso per caratteristiche di utilizzazione da quello assentito, rientra negli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e legittima l’ordine di rimessione in pristino. L’ingiunzione a demolire deve essere notificata al proprietario dell’immobile, ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, a prescindere dalla circostanza che l’attività sia esercitata da un soggetto diverso, quale conduttore o gestore.
Il Fatto
Una società, insieme alle proprietarie dell’immobile, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di tre unità di condizionamento installate in un portico adibito a sala ristorazione, e il ripristino della destinazione d’uso originaria dello spazio. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un sopralluogo che aveva accertato la presenza, nel locale assentito come portico, di tavoli, sedie, vetrate e condizionatori, elementi che ne configuravano l’utilizzo come estensione dell’attività di ristorazione.
Le ricorrenti deducevano la natura di edilizia libera dell’installazione dei condizionatori ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 e l’illegittimità dell’ordine di ripristino della destinazione d’uso, eccependo altresì la mancata notifica dell’ordinanza alla società che gestiva la struttura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure. Con riguardo al primo motivo, il Collegio ha osservato che la posa dei condizionatori non rileva come singolo intervento, ma per l’effetto complessivo che produce nel portico: la trasformazione da spazio fruibile solo all’aperto a spazio fruibile anche al chiuso determina un mutamento della destinazione urbanistica effettiva. L’impianto di climatizzazione, congiuntamente alle altre opere, risulta funzionalmente preordinato a convertire un porticato, per sua natura spazio aperto e accessorio, in una sala ristorante chiusa e climatizzata, con aumento del carico urbanistico. Tale trasformazione integra la fattispecie della totale difformità di cui all’art. 31, comma 1, D.P.R. n. 380/2001.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto logica la valutazione del Comune che ha considerato certo il mutamento d’uso, non essendo pensabile che l’installazione di tre condizionatori non sia funzionale al concreto utilizzo dello spazio come locale chiuso. Il carattere “potenziale” dell’utilizzo indicato nel verbale di sopralluogo è stato superato sulla base di dati oggettivi emersi in sede di verifica: l’allestimento completo da ristorante in un locale chiuso e climatizzato costituisce prova di un uso attuale e difforme da quello assentito.
Il Collegio ha poi disatteso l’eccezione basata sui titoli abilitativi posseduti dalla struttura: il certificato di agibilità, i pareri ASL e la SCIA si riferiscono alla configurazione originaria che includeva un porticato e non una sala ristorante. Tali atti non costituiscono sanatoria implicita delle successive trasformazioni abusive. Irrilevante è stato altresì ritenuto lo scambio di email con la Regione, non vertente sui luoghi in cui il servizio di ristorazione può essere svolto.
Infine, il Collegio ha ritenuto doverosa e legittima la notifica dell’ordinanza alle proprietarie dell’immobile, in applicazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, che espressamente prevede l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso. La circostanza che l’attività sia esercitata dalla società, quale conduttrice, non esclude la legittimazione passiva delle proprietarie, essendo queste i soggetti titolari del diritto di proprietà e responsabili primari della conformità del bene alla normativa edilizia.
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Nota della Redazione
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