Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 746 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, ma non esercita alcun potere costitutivo sul diritto di credito azionato. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta al pagamento nel termine assegnato dal giudice. In caso di inerzia, l’art. 114 cod. proc. amm. consente la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e determina definitivamente il dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per tre anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, oltre a undici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR a titolo di risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Il giudicato era passato in giudicato e notificato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, sicché il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina anticipata di un commissario e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, per importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni statali di attendere tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter essere assoggettate al recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione di inottemperanza, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento. Il Collegio ordina la corresponsione delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati in seguito e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. I conteggi prodotti dal creditore restano non vincolanti nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito con istanza dal creditore. Egli provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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