Integrazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 78 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rilevazione d’ufficio di una questione preliminare di rito nel giudizio di ottemperanza impone al giudice di assegnare alla parte ricorrente il termine per presentare memorie e depositare gli allegati mancanti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La mancata produzione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, del certificato di non proposta impugnazione e dell’attestazione di notifica può determinare una questione di ammissibilità del ricorso, che deve essere risolta prima di ogni altra decisione nel merito.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce — Sezione Lavoro, con sentenza n. 1001/2025, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 oltre interessi. Nonostante la notifica della sentenza in data 09.04.2025 e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, così spingendo la ricorrente a instaurare il ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

Il Ministero si era costituito in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. All’udienza camerale del 13 gennaio 2026, la causa era stata trattenuta in decisione, ma il Collegio aveva rilevato che non risultavano depositati nel sistema informatico gli allegati fondamentali per valutare l’ammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, di Lecce ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito riguardante la mancata produzione documentale nel giudizio di ottemperanza. In particolare, il Collegio ha constatato che non risultavano depositati né visibili nel sistema SIGA l’allegato n. 1 (la sentenza del Tribunale di Lecce di cui si chiede l’ottemperanza), l’allegato n. 2 (il certificato di non proposta impugnazione) e l’allegato n. 3 (l’attestazione di notifica della sentenza).

Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha quindi disposto la rilevazione d’ufficio della questione preliminare di rito, assegnando alla parte ricorrente il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti esclusivamente su tale questione e per depositare i documenti mancanti.

Con la medesima ordinanza, il Collegio ha sospeso ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, rinviando la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. L’ordinanza evidenzia come, nel giudizio di ottemperanza, l’onere di documentare l’avvenuta notifica e il passaggio in giudicato della sentenza rappresenti un presupposto imprescindibile per l’ammissibilità del ricorso, in quanto l’azione esecutiva presuppone la certezza del diritto azionato e l’effettiva inerzia dell’Amministrazione.

La scelta del TAR di attivare il contraddittorio cartolare prima di delibare l’ammissibilità appare in linea con la giurisprudenza che privilegia la massima partecipazione processuale, garantendo alla parte la possibilità di integrare la documentazione prima che possa essere dichiarato l’eventuale difetto di ammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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