Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 745 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il titolo avente efficacia di giudicato è idoneo a fondare la pretesa del creditore, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto: esso ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla parte creditrice non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo, interessi, misura e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’ente un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il termine di trentasei mesi, una somma pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’ente si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È stato poi rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso. Le spese, non essendo controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’amministrazione e distratte al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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