Procura speciale generica e non sanabile dopo l’Adunanza plenaria (TAR Lombardia n. 1300 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. Quando la procura è rilasciata su supporto cartaceo e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale, non opera la regola della procura apposta in calce, perché manca la garanzia che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo e che la procura preceda la redazione del ricorso. Dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 il vizio non è sanabile e non è invocabile l’errore scusabile, avendo la plenaria confermato un indirizzo già esistente. Ne segue l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5778/2024 del 18 dicembre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per complessivi € 2.500,00. La sentenza, notificata il 31 gennaio 2025, era passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Ha preliminarmente escluso che l’assenza dei difensori del ricorrente imponesse l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando il principio secondo cui la mancata presenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa, e la copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC. La procura non indicava né il TAR adito, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, né la parte resistente.
Il Collegio ha quindi richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone la procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita. Ha escluso che l’eccezione della procura apposta in calce possa estendersi, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, al caso di procura su foglio separato depositata in copia informatica con ricorso nativo digitale.
Il Collegio ha preso posizione espressa contro l’orientamento che riteneva valida la procura digitalizzata allegata alla PEC, perché tale modalità non garantisce la contezza del contenuto dell’atto né l’anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Ha poi escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. c.p.c., e la concedibilità dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.