Ottemperanza alla Carta docente: obbligo di erogazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 752 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di erogazione stabilito da un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato quando manchi la prova dell’avvenuta integrale esecuzione. L’obbligo di conformarsi al giudicato sussiste una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice fissa un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza che a quest’ultimo spetti alcun compenso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Due docenti hanno ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 894/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per distinti anni scolastici e per l’importo di € 500,00 per ciascun anno.
Il titolo, notificato all’Amministrazione e passato in giudicato, non è stato eseguito. I docenti hanno allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dello stato del titolo. La sentenza di Monza è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla cancelleria in data 22 luglio 2025. La copia conforme è stata notificata alle Amministrazioni in data 18 febbraio 2025, sicché alla proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo, individuandola, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nella sentenza dotata di attestazione di conformità, e richiama Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito dell’esecuzione, decisiva è l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto del titolo. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e l’obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare ai ricorrenti l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, oltre interessi legali dalla data di notifica del titolo fino al saldo effettivo.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio nomina fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali di un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica, con la conseguenza che non appare dovuto alcun compenso. Il ricorso è accolto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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