Esecuzione delle spese liquidate al difensore antistatario mediante ottemperanza (TAR Lombardia n. 624 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a proporre giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione della parte della sentenza che condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore. La pronuncia di condanna instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte pubblica, sicché l’inerzia di quest’ultima legittima l’esecuzione giudiziale. L’azione è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b, cod. proc. amm., anche per le sentenze esecutive non passate in giudicato. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 è condizione per l’esecuzione, computandosi dalla notifica del titolo.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori antistatari di una parte vittoriosa in un precedente giudizio, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla rifusione delle spese, da distrarsi in loro favore. La pronuncia era stata notificata ed era passata in giudicato.
Nonostante l’attestazione di passaggio in giudicato, l’amministrazione non ha eseguito il pagamento. I difensori hanno quindi agito in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione risultava passata in giudicato, come attestato dall’Ufficio. Il giudice ha precisato che l’art. 112, comma 2, lett. b, cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza anche per le sentenze esecutive e i provvedimenti esecutivi non ancora definitivi, ampliando il perimetro dell’esecuzione.
La questione centrale riguardava la legittimazione dei difensori distrattari. Il Tribunale ha richiamato un indirizzo consolidato: il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della sentenza contenente la condanna alle spese, poiché da essa nasce l’obbligo di corrispondere la prestazione pecuniaria. Quando le spese sono liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario, questi è legittimato a proporre l’ottemperanza.
La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, e consente al primo di conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione. Il Collegio ha richiamato a sostegno precedenti conformi, tra cui una pronuncia dello stesso TAR Veneto e del TAR Campania.
Il Tribunale ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, computato dalla notifica del titolo esecutivo, identificato nella sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Rilevata l’assenza di prova dell’integrale esecuzione, ha accolto il ricorso, condannando l’amministrazione al pagamento entro 60 giorni, con maggiorazione degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, escludendo la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica.
Nota della Redazione
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