Conflitto di interessi tra concorrenti: non è causa di esclusione. Il vantaggio competitivo non integra la fattispecie (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 365 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di conflitto di interessi rilevante ai fini dell’esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 presuppone, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del medesimo decreto, che un soggetto il quale intervenga a qualsiasi titolo con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione possa influenzarne il risultato, gli esiti o la gestione, avendo un interesse finanziario, economico o personale che minacci la sua imparzialità e indipendenza. Non è idoneo a integrare la fattispecie il mero vantaggio competitivo che un operatore economico tragga dalle conoscenze gestionali acquisite in forza di un precedente rapporto institorio, in quanto tale prevenzione esula dall’ambito funzionale della norma, che si rivolge ai soggetti che svolgono compiti riconducibili alla stazione appaltante. Il limite di una sola concessione per operatore economico riconducibile a un unitario centro decisionale opera a valle dell’aggiudicazione, e non è correlato a una causa di esclusione ma all’assegnazione di un congruo termine per esercitare l’opzione. Il punteggio premiale per l’impresa a prevalente partecipazione giovanile richiede che la compagine sia composta per almeno il 51% da under 35 già al momento della presentazione della domanda, non essendo sufficiente l’impegno a modificare la compagine prima della stipula del contratto. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente, già affidataria di una concessione demaniale marittima e seconda classificata nella relativa procedura selettiva, ha impugnato l’aggiudicazione a favore della società controinteressata. Ha dedotto, tra l’altro, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per un asserito conflitto di interessi, per la presentazione dell’offerta nel corso di una proroga dei termini e per la riconducibilità a un unitario centro decisionale con altro operatore economico aggiudicatario di diversa concessione. Ha inoltre contestato l’attribuzione di alcuni punteggi relativi all’offerta tecnica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’impugnazione dell’invito a riconsegnare i beni demaniali, assorbito dalla successiva e non gravata ordinanza di sgombero. Ha disposto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., l’espunzione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi della ricorrente.
Nel merito, il collegio ha ritenuto infondato il motivo sull’asserita situazione di conflitto di interessi. Ha chiarito che la norma di cui all’art. 95, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 presuppone, per il rinvio all’art. 16 del medesimo decreto, che il conflitto riguardi un soggetto che interviene con compiti funzionali nella procedura, ossia con compiti riconducibili alla stazione appaltante. Il vantaggio competitivo acquisito da un operatore mediante la pregressa gestione del bene in qualità di institore dell’affidatario uscente non rientra nella fattispecie, come confermato dal precedente del Consiglio di Stato n. 4770/2026 richiamato in motivazione, poiché non attiene alla posizione di un soggetto che possa influenzare l’esito della gara in violazione dei doveri di imparzialità.
Il tribunale ha respinto anche la censura sulla proroga del termine di presentazione delle offerte, ritenendola giustificata da esigenze di massima partecipazione e coerente con il quadro normativo di settore, nonché la doglianza relativa al limite di una concessione per operatore riconducibile a un unitario centro decisionale, osservando che la disposizione della lex specialis non prevede l’esclusione ma l’assegnazione di un termine per esercitare l’opzione, operando tale meccanismo solo a valle dell’aggiudicazione.
Quanto ai motivi sui punteggi, il collegio ha escluso la sussistenza di vidi di manifesta illogicità o irrazionalità nella valutazione della commissione, valorizzando la natura tabellare del punteggio per l’impresa giovanile e la non assimilabilità dell’impegno a costituire la compagine prima dell’aggiudicazione rispetto a quello assunto prima della stipula del contratto. Ha ritenuto, infine, non dimostrato il superamento della prova di resistenza in relazione ai punteggi contestati.
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Nota della Redazione
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