Cessata la materia del contendere per intervenuto esaurimento della pretesa azionata (TAR Lombardia n. 2892 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In un giudizio di ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta integrale esecuzione del dictum giudiziale, realizzatasi con l’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’integrale soddisfazione della pretesa azionata rende inutile l’emanazione di una pronuncia nel merito del ricorso. La compensazione delle spese di lite è giustificata dal mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, qualora la sentenza non sia stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro la declaratoria del proprio diritto a usufruire dell’erogazione della somma annua di € 500,00 prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Avendo l’amministrazione omesso di dare spontanea esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, aveva eseguito il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute, come espressamente riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nella nota depositata in giudizio.
La decisione si fonda sulla natura della procedura di ottemperanza quale strumento volto a conseguire la realizzazione pratica del diritto riconosciuto in giudizio: l’integrale soddisfazione della pretesa azionata fa venire meno l’interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, rendendo necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Collegio, investito dell’istanza di condanna alle spese formulata dalla ricorrente, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando l’inammissibilità originaria del ricorso per il mancato decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone all’atto di precetto e all’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza il rispetto di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire.
La compensazione è stata giustificata considerando che la sentenza azionata non era stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA., condizione che, ai sensi della normativa richiamata, esclude l’applicabilità del termine di preavviso decorrente dall’esecuzione spontanea, configurando la scorrettezza processuale della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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