Distrazione fondi PNRR SIMEST responsabilità solidale società e amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 289 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sul danno erariale cagionato dalla distrazione di risorse del PNRR erogate da SIMEST s.p.a., anche a prescindere dalla natura formalmente privatistica del soggetto gestore e dei beneficiari. SIMEST va qualificata quale ente strumentale dello Stato, preposto allo svolgimento di funzioni pubblicistiche di sostegno finanziario alle imprese, sicché le risorse dalla stessa amministrate in convenzione con il MAECI conservano natura pubblica e sono vincolate alle finalità del programma. La distrazione di tali fondi dalle finalità istituzionali integra danno erariale, del quale rispondono in solido sia la società beneficiaria sia il soggetto che, avendone avuto la disponibilità, ha concretamente distratto le somme. L’omessa presentazione della rendicontazione e l’emissione di fatture prive del Codice Unico di Progetto confermano la violazione degli obblighi di destinazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società beneficiaria e il suo rappresentante legale, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno erariale in favore del MAECI. Le risorse provenivano dal PNRR — Misura 1, componente 2, Investimento 5 (M1.C2.15.1.1), Linea progettuale 81 — e dal rifinanziamento del fondo di cui alla legge n. 394/1981, gestito da SIMEST s.p.a. per conto del Ministero.
La società aveva ottenuto un finanziamento agevolato per partecipare a una fiera internazionale, con prima tranche pari al 50% erogata il 2 agosto 2022. Secondo l’accusa, il rappresentante legale, dopo aver ricevuto le somme il 3 agosto 2022, le aveva trasferite il giorno successivo su un diverso conto e le aveva impiegate per finalità estranee a quelle contrattualizzate, senza presentare la rendicontazione ed emettendo fatture prive del CUP. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente la contumacia dei convenuti, non costituitisi nonostante la regolare notifica. Nel merito, affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, contestato dalla natura privatistica del soggetto gestore. Il Collegio osserva che la giurisdizione contabile si radica in presenza di risorse pubbliche destinate a finalità pubblicistiche, a prescindere dalla natura dei soggetti coinvolti.
Quanto a SIMEST, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la società va inquadrata quale ente strumentale dello Stato, preposto ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 allo svolgimento di funzioni di sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri. La funzione svolta è intrinsecamente pubblica e risponde a indirizzi vincolanti del Governo. Sul punto il Collegio richiama Sez. Giurisdiz. Puglia n. 223 del 2025, Sez. Giurisdiz. Emilia Romagna n. 44 del 2019, Sez. Giurisdiz. Molise n. 42 del 2025 e Sez. Giurisdiz. Lombardia n. 107 del 2025.
Nel caso concreto, la Corte rileva che le somme erogate il 3 agosto 2022 sul conto dedicato acceso dalla beneficiaria presso un istituto bancario sono state, già il giorno successivo, trasferite su altro conto ordinario della società. Tale condotta integra una distrazione delle risorse dalle finalità pubbliche previste dalla normativa europea. A ciò si aggiungono le numerose fatture prive del CUP, richiesto obbligatoriamente per verificarne la corretta destinazione, e l’omessa rendicontazione.
Il Collegio condivide la quantificazione del danno in 22.500,00 euro, corrispondente al finanziamento agevolato erogato. Accoglie inoltre la tesi della responsabilità solidale della società percettrice e del suo amministratore: vertendosi in ipotesi di distrazione di fondi pubblici, del danno rispondono sia la persona giuridica beneficiaria sia il soggetto che ha distratto le somme avendone avuto la disponibilità. I convenuti sono pertanto condannati in solido, con rivalutazione monetaria e interessi legali, e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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