Responsabilità contabile del concessionario per omesso riversamento delle giocate del lotto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 126 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di una ricevitoria del lotto che omette di riversare all’amministrazione le somme riscosse a titolo di giocate risponde, a titolo di dolo, del danno da mancata entrata. L’omesso versamento è qualificabile come cosciente e volontario, anche in ragione del contegno omissivo serbato dopo le intimazioni dell’amministrazione creditrice e la revoca della concessione. Il danno da disservizio non è configurabile in via automatica: esso presuppone voci di pregiudizio ulteriori rispetto all’inadempimento dell’obbligo di riversamento ovvero condotte infedeli di rilevanza penale, non ravvisabili nella fattispecie della mera appropriazione dei proventi erariali. Ne consegue il rigetto della domanda in parte qua.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, già concessionaria nel comune di Modena, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe omesso di riversare le giocate di una settimana dell’ottobre-novembre 2024, per un importo originario ridottosi dopo l’escussione della cauzione, trattenendo anche l’aggio, nonostante le intimazioni di pagamento e la revoca della concessione.
Al danno da mancata entrata la Procura ha affiancato un danno da disservizio, quantificato equitativamente, richiamando due precedenti di appello. La convenuta non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima dichiarato la contumacia della convenuta, stante la regolare notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza. Nel merito ha ritenuto fondata la domanda nei limiti di seguito precisati.
Quanto al danno da mancata entrata, la Corte ha ravvisato tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Il pregiudizio è oggettivamente riferibile alla condotta omissiva della convenuta e soggettivamente imputabile alla medesima a titolo di dolo. L’omesso riversamento delle giocate, infatti, non può che essere qualificato come cosciente e volontario, anche alla luce del successivo contegno omissivo mantenuto a fronte delle intimazioni dell’amministrazione creditrice e della revoca della concessione.
Diversamente è stato deciso per il danno da disservizio. L’atto di citazione si limita a riportare un passo della prima sentenza d’appello richiamata, senza allegare elementi concreti. Nel caso in esame non paiono ravvisabili voci di danno ulteriori rispetto all’inadempimento dell’obbligo di riversamento delle giocate, né condotte infedeli di rilevanza penale.
Il precedente più recente evocato dalla Procura riconduce il riconoscimento del danno da disservizio alla peculiare fattispecie del danno da esercizio illecito di pubbliche funzioni, ove l’attività tipica, finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici generali, viene in concreto sviata, con comportamenti penalmente rilevanti, al fine di soddisfare l’interesse egoistico del dipendente pubblico. In quel contesto si è precisato che il gioco del lotto, pur garantito ai cittadini mediante l’espletamento delle giocate, non può essere riferito all’amministrazione concessionaria del servizio, perché la titolare della ricevitoria ha svolto l’attività all’esclusivo scopo di appropriarsi dei proventi erariali.
La Sezione ha ritenuto tale situazione di fatto non assimilabile a quella odierna, richiedendo pertanto un diverso trattamento e il rigetto della domanda in parte qua. La condanna è stata quindi limitata all’importo residuo del danno da mancata entrata, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’omesso riversamento alla pubblicazione della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata fino al soddisfo. Le spese di giustizia, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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