Conto giudiziale delle partecipazioni: completezza, relazione e metodo del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 117 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile consegnatario di azioni o partecipazioni pubbliche è irregolare quando non riporta tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, omette la relazione sulla gestione e non espone i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto. L’agente non è un mero detentore: svolge attività di gestione, rappresenta l’Ente nelle assemblee ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Il conto deve essere redatto sul modello 22 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, con descrizione dei titoli, consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e indicazione dei motivi delle variazioni. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli di valore.

Il Fatto

Il Magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni di un Comune, reso per l’esercizio 2023, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Il conto era stato sottoscritto dal Sindaco e parificato dal responsabile del servizio finanziario.

Per il Magistrato istruttore il conto non poteva considerarsi regolare per quattro ragioni: l’omessa stesura di una dettagliata relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario; l’omessa resa della relazione annuale sulle variazioni delle partecipazioni; l’esposizione del valore delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto; la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e quello completo, con alcune quote di partecipazione diretta non rappresentate. La Procura regionale ha condiviso le riserve, chiedendo la dichiarazione di irregolarità e indicando nel modello 22 l’unico schema utilizzabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito la natura dell’incarico. L’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non materiale dei titoli. Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dall’Ente socio.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento contabile, che impone di documentare le modalità di gestione delle società e delle direttive, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7390/2007, secondo cui il sindacato sul conto non può limitarsi al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Da qui l’affermazione che il conto deve riportare tutte le partecipazioni societarie, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione ed esporre i valori aggiornati.

La Corte ha poi affrontato il criterio di valutazione. Il valore nominale è stato superato: per le società controllate o partecipate i valori vanno determinati secondo il metodo del patrimonio netto, in coerenza con il principio contabile 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 e con l’art. 2426, comma 4, cod. civ., per consentire un’esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento, invece, è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli, secondo la sentenza n. 72/2025 della stessa Sezione.

La Sezione ha inoltre precisato che l’agente contabile può essere chiamato a rispondere solo delle operazioni di natura esecutivo-custodiale poste in essere sulla base delle direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, demandati al giudizio di responsabilità. In conclusione, il Collegio ha dichiarato irregolare, senza addebito, il conto giudiziale, nulla disponendo per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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