Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile e giurisdizione tributaria (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 57 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 4 d.Lgs. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è qualificato responsabile d’imposta e non agente contabile. Il suo obbligo di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, con conseguente venir meno della qualifica di agente contabile. Le controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta sull’omesso riversamento del tributo rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, non in quella della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società in liquidazione giudiziale, esercente attività ricettiva, e il suo legale rappresentante, chiedendo la condanna al pagamento di € 14.103,71 in favore di un Comune, oltre interessi e rivalutazione. La somma corrisponde all’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, emerso a seguito di segnalazione dell’ente locale e di attività istruttoria.
L’attore ha fondato la domanda sulla prevalente giurisprudenza contabile, che riconduceva l’albergatore alla figura dell’agente contabile, titolare di rapporto di servizio con il Comune, anche dopo la novella del 2020. All’udienza pubblica il Procuratore regionale ha chiesto il rinvio in attesa della pronuncia della Cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio. La disciplina applicabile è l’art. 92 c.g.c., che consente il differimento dell’udienza solo su motivata istanza di parte. La richiesta è priva di fondamento, perché le Sezioni Unite hanno già dichiarato, con l’ordinanza n. 1527/2026, il difetto di giurisdizione contabile in vicenda analoga, in favore del giudice tributario. L’attesa di un ripensamento non può trovare ingresso, ostandovi il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. Fino alla riforma del 2020, la giurisprudenza di legittimità e quella contabile prevalente attribuivano all’albergatore il ruolo di agente contabile, riconoscendo la giurisdizione della Corte dei conti sulla riscossione del tributo.
L’espressa qualificazione dell’albergatore come responsabile d’imposta, ad opera del comma 1-ter aggiunto all’art. 4 d.Lgs. n. 23/2011, ha fatto venir meno il silenzio normativo in precedenza colmato con il ricorso alla figura dell’agente contabile. Il rinvio opera ora verso l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Il responsabile d’imposta è persona estranea al presupposto, riferibile unicamente all’ospite, e la sua responsabilità si radica nel ruolo di garanzia assegnatogli ex lege; la sua posizione è secondaria e dipendente rispetto a quella del soggetto passivo, con diritto di rivalsa per l’intero.
Sul piano procedurale, il legislatore ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, imponendo al gestore una dichiarazione periodica e specifiche sanzioni per dichiarazione infedele o omessa, con rinvio alle sanzioni tributarie del d.Lgs. n. 471/1997 per il versamento carente. La natura tributaria dell’obbligazione è stata affermata da Cass. sez. V n. 9538/2022 e n. 6187/2024; da ultimo, le Sezioni Unite n. 1527/2026 hanno confermato che l’obbligo ha natura esclusivamente tributaria e che ciò attrae le liti nella sfera della giurisdizione tributaria.
La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., in favore del giudice tributario. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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