Adeguatezza del sistema dei controlli interni della Città Metropolitana (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 141 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, è sostanzialmente adeguato quando il controllo di regolarità contabile è esercitato sulla totalità degli atti con riflessi finanziari, il controllo tecnico-amministrativo si fonda su campionamento stratificato proporzionale conforme ai criteri internazionali, gli equilibri finanziari sono presidiati dal responsabile del servizio finanziario e la governance PNRR è disciplinata da linee guida dell’organo politico. La funzione di controllo delle Sezioni regionali conserva natura collaborativa: non è un giudizio sulla gestione, ma una verifica sull’adeguatezza ed effettività degli strumenti interni, che si conclude con accertamento di adeguatezza e raccomandazioni, restando estranea alla giurisdizione. L’assenza di asseverazione dei prospetti di conciliazione debiti/crediti da parte degli organi di controllo dell’ente e delle partecipate integra violazione degli obblighi di riconciliazione, così come la mancata adozione della Carta dei servizi incide sulla qualità dei controlli interni.
Il Fatto
Il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Lazio, mediante l’applicativo “LimeFit”, i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, rispettivamente il 13 marzo e l’11 aprile 2024, in adempimento dell’art. 148 del Tuel. Il referto è redatto secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie 2/SEZAUT/2024/INPR.
L’ente ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna criticità nell’organizzazione o nell’attuazione dei controlli previsti. L’esame congiunto dei due documenti e l’istruttoria, attivata con nota del 7 ottobre 2025 e riscontrata dall’ente il 22 ottobre 2025, hanno fatto emergere profili di incongruenza nelle relazioni-questionario. La Sezione ha quindi assunto la deliberazione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce preliminarmente la cornice dell’art. 148 del Tuel, come novellato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce ai Sindaci delle città metropolitane l’obbligo di referto annuale e alla Sezione regionale il potere di esaminare la regolarità e l’efficienza delle gestioni. Le Sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare la sanzione pecuniaria agli amministratori in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo, ai sensi del comma 4. La funzione, però, mantiene natura collaborativa: verificare l’equilibrio economico-finanziario, la regolarità e la trasparenza della gestione.
Sul controllo di regolarità contabile il Collegio ritiene idonea la procedura, poiché sono stati verificati tutti gli atti con riflessi contabili: 3.022 nel 2022 e 3.547 nel 2023, tra determinazioni, decreti e delibere consiliari. Sul controllo tecnico-amministrativo, il sistema di campionamento stratificato proporzionale — almeno 10% degli atti ordinari e 15% di quelli sensibili, con controllo puntuale PNRR sopra 500 mila euro — è giudicato conforme ai criteri ISA 530 e ISSAI 1530. Si invitano però criteri che valorizzino gli esiti delle annualità precedenti. Emergono 158 irregolarità nel 2022 (146 sanate) e 175 nel 2023 (157 sanate), tutte di natura formale.
Il controllo di gestione risulta sostanzialmente adeguato, con invito al miglioramento. La Sezione rileva una discrasia contabile: entrate registrate sotto il codice Siope dei proventi da servizi a domanda individuale dovevano essere classificate tra i proventi da gestione dei beni. Sul lavoro agile (777 unità nel 2022, 754 nel 2023) si osserva che, senza indicatori specifici e report periodici, il dirigente non può controllare i risultati.
Il controllo strategico è idoneo, con percentuali di obiettivi raggiunti pari a 99,36 nel 2022 e 99,22 nel 2023. Il controllo sugli equilibri finanziari è adeguato. Criticità emergono sul controllo delle partecipate: manca la doppia asseverazione per i prospetti di conciliazione, in violazione dell’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011. Il Collegio invita a concludere le procedure di dismissione avviate dal 2017 per due società, andate deserte nel 2022.
Infine, la Sezione rileva che manca una Carta dei servizi riferita all’ente nel suo complesso e che le relazioni rispondono erroneamente “non ricorre la fattispecie” sulla pubblicazione delle carte delle partecipate. Sulla appendice PNRR, si richiede di potenziare il sistema di controllo interno per rilevare tempestivamente inefficienze e ritardi. Il dispositivo accerta la sostanziale adeguatezza del sistema, con margini di efficientamento, e invita l’ente a evitare la logica del mero adempimento formale.
Nota della Redazione
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