Conto economale sostanzialmente regolare e discarico degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 401 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con la dichiarazione di regolarità e con il discarico degli agenti contabili quando il livello di analiticità delle scritture, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente l’esatta imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere e la verifica dell’ammissibilità delle spese. La mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte dei subagenti che abbiano operato in via esclusiva non è ostativa al discarico, ove permanga la piena contezza della gestione. La presenza di spese prive dei caratteri di imprevedibilità ed urgenza non impedisce l’approvazione del conto, in considerazione della prevalente utilità per l’ente che le connota.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto della gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio della Regione Veneto per l’esercizio 2016. Il conto, depositato in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della Sezione, era stato reso dagli agenti contabili che si erano avvicendati nella titolarità del fondo economale, con i rispettivi sostituti.

Il Magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, aveva segnalato due profili: la compilazione di un autonomo conto giudiziale da parte dei subagenti, che avevano effettuato spese di carattere continuativo e programmabile, e il riversamento delle somme non utilizzate oltre il termine della gestione. Ciò nonostante, in assenza di ammanchi, aveva ritenuto tali profili non ostativi al discarico. Due agenti hanno depositato memorie difensive, contestando la sussistenza dell’obbligo di autonoma rendicontazione e affermando la regolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la struttura del conto, composto da quattro prospetti, e verifica la conformità della rendicontazione alle disposizioni dell’art. 139 c.g.c. e ai modelli della delibera regionale. Il conto espone anticipazioni per complessivi euro 19.785,64, pagamenti per euro 19.455,31 e un fondo cassa residuo di euro 330,33, con restituzione in Tesoreria e quadratura sostanziale.

Il Collegio rileva che i fatti di gestione sono stati posti esclusivamente dall’uno o dall’altra subagente, i quali non hanno operato saltuariamente in sostituzione dell’agente principale, ma in via esclusiva rispetto a quest’ultimo. Tale circostanza, osserva la Corte, avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità.

Tuttavia, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità delle tipologie di spesa, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla delibera di autorizzazione. Su questa base la gestione è considerata sostanzialmente regolare.

Quanto al rilievo sulla presenza di spese prive dei caratteri di imprevedibilità, urgenza ed occasionalità, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile devono sorreggere il ricorso al fondo economale, il Collegio ritiene che tale profilo non sia ostativo all’approvazione, in considerazione della prevalente utilità per l’ente che connota le spese. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, mancando una statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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