Conto giudiziale del consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 112 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un debito di custodia, che postula la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario con debito di vigilanza, addetto alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso presso ciascuna articolazione funzionale, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è improcedibile per difetto dei presupposti normativi, non essendo egli obbligato alla resa del rendiconto. La mera elencazione dei beni inventariati, in difetto della dimostrazione di una gestione di magazzino, non vale a configurare il debito di custodia.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto reso per l’esercizio finanziario 2020 da un dipendente comunale con funzioni di consegnatario di beni mobili presso il servizio edilizia scolastica di un ente locale. Il conto, trasmesso al Comune e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale nel luglio 2021, reca la firma del consegnatario ed è stato vistato dal responsabile del servizio finanziario. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha riferito che il documento è privo della relazione dell’organo di controllo interno e ha dubitato della sua stessa qualificazione come conto giudiziale, rilevando che la gestione ivi rappresentata non concerneva beni o materie custoditi in magazzino, bensì beni in uso continuativo all’ufficio.
Il conto indica numerosi beni, per ciascuno dei quali sono riportati la descrizione, gli estremi dell’inventario, la consistenza iniziale e quella finale in quantità e valore. La questione sottoposta al Collegio è dunque preliminare: verificare se il consegnatario fosse effettivamente obbligato alla resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Nel medesimo senso l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, sui consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale e lo rende competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, oltre che per la gestione delle scorte operative di uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine: ove la giacenza presso i singoli uffici risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile connotata da debito di custodia, soggetta a rendiconto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile; essendo limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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