Nessuna colpa grave del tecnico comunale per la risoluzione del contratto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 260 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto, la colpa grave del dipendente pubblico deve essere accertata con giudizio prognostico condotto ex ante e in concreto, verificando la misura dello scostamento tra la condotta tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare. La colpa grave è integrata solo da una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, ravvisabile ex ante e riconoscibile per dovere di ufficio, concretantesi in una marchiana imperizia, imprudenza o noncuranza, sempre che non sussistano oggettive difficoltà nello svolgimento del compito. Essa è esclusa quando la condotta serbata risulti, nel contesto giuridico-normativo di riferimento, doverosa ovvero rientrante tra le opzioni legittimamente praticabili dall’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il responsabile del settore tecnico di un Comune, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’ente, della somma di euro 490.622,90, oltre rivalutazione, interessi e spese. Secondo l’accusa, il convenuto — con la sottoscrizione di una determinazione dirigenziale del 2010 dichiarativa della decadenza di un contratto di appalto per il servizio di igiene urbana — avrebbe posto le condizioni del successivo contenzioso civile, definito con la condanna del Comune al risarcimento dei danni e con il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.
La vicenda traeva origine da un appalto concorso: il capitolato poneva a carico del Comune l’obbligo di sostituire il personale comunale cessato dal servizio, obbligo rimasto inadempiuto per sopravvenuti vincoli di finanza pubblica. La società appaltatrice, dopo reiterate contestazioni per inadempienze, subiva la decadenza del contratto. Il giudice civile, con sentenza confermata in appello, disponeva la risoluzione per grave inadempimento del Comune e ne accertava la responsabilità risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni riunite, il Collegio ricorda che nel danno erariale indiretto il dies a quo decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Poiché il primo pagamento del Comune è avvenuto il 9 ottobre 2018 e la costituzione in mora è intervenuta nel settembre-ottobre 2023, il termine quinquennale non è maturato.
Nel merito, il thema decidendum è la configurabilità della colpa grave. La Corte ricostruisce la nozione alla luce delle Sezioni riunite del 1997 e del 1998 e della più recente giurisprudenza di appello, ribadendo che occorre una duplice valutazione: il fondamento normativo della regola cautelare e l’esigibilità della condotta in concreto.
Applicando tale parametro, il Collegio esclude la colpa grave. Dalla sentenza civile emerge che il Comune aveva omesso di sostituire il personale cessato e di corrispondere indennità e straordinari, ma la mancata sostituzione era stata determinata da sopravvenuti vincoli di spesa e da un atto di indirizzo della giunta che destinava le economie a ristoro dei maggiori costi della ditta. La scelta del 2010, alla luce delle risultanze istruttorie, si presentava ex ante come doverosa, stante la violazione degli obiettivi di raccolta differenziata da parte della società.
Quanto alle violazioni procedimentali nelle contestazioni, la Corte rileva che esse non erano imputabili al convenuto ma al Comando di Polizia municipale, come chiarito dalla nota del Segretario generale e dal verbale di riunione del marzo 2010. Pertanto, non emerge quella manifesta e inescusabile divaricazione dagli obblighi di servizio che sola legittimerebbe la condanna.
La domanda è dunque rigettata per difetto di prova sulla colpa grave; non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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