Termine di efficacia della confisca di prevenzione e sospensione integrale dei rinvii (Cass. pen. Sez. V n. 30747 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 per la definizione del giudizio di appello è sospeso per l’intera durata del rinvio disposto ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, senza che possa farsi applicazione del diverso regime dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.. La sospensione opera dal giorno dell’ordinanza e cessa nel giorno antecedente a quello dell’udienza di ripresa dell’attività processuale. In caso di pluralità di soggetti, ai fini dell’effetto sospensivo è sufficiente la richiesta di uno degli interessati, purché vi sia l’adesione, anche implicita, o la non opposizione degli altri. Il ricorso per cassazione avverso il decreto d’appello è ammesso solo per violazione di legge, restando deducibile il solo vizio di motivazione apparente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania ha confermato il decreto con cui il Tribunale, sezione misure di prevenzione, aveva disposto la confisca dell’intero compendio aziendale di una società di trasporti, di due beni strumentali concessi in leasing e di un immobile, ritenuti nella disponibilità sostanziale del prevenuto, portatore di pericolosità qualificata mafiosa. Il provvedimento ha coinvolto, quali terzi interessati, i familiari del proposto e due società, tra cui l’istituto di credito concedente.

Avverso il decreto hanno proposto ricorso i terzi interessati e le società, deducendo il decorso del termine di efficacia della misura, la fittizietà delle intestazioni, l’omessa rinnovazione dell’istruttoria e, quanto all’istituto di credito, la propria buona fede nella concessione e sublocazione dei beni.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la doglianza comune sulla sopravvenuta inefficacia della confisca. Osserva che l’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 collega la perdita di efficacia all’inerzia della corte d’appello nel termine di diciotto mesi dal deposito del ricorso e che l’art. 24, comma 2, dello stesso testo normativo richiama le disposizioni sulla sospensione dei termini di custodia cautelare, «in quanto applicabili».

Il Collegio precisa che la sospensione disposta con ordinanza ha efficacia dal giorno dell’ordinanza e cessa, comprendendolo, nel giorno antecedente all’udienza di ripresa, secondo i precedenti Sez. I n. 12697 del 15.01.2008 e Sez. F n. 35663 del 12.08.2003. Il dies a quo coincide con il deposito dell’ultimo ricorso d’appello, come indicato da Sez. V n. 19280 del 05.02.2019.

Quanto al rinvio del 3 ottobre 2023, i verbali attestano che la sospensione fu disposta per consentire alla difesa di partecipare alla discussione in successiva udienza, dunque su richiesta della difesa stessa: la nozione di «termini per la difesa» comprende anche quelli discrezionalmente concessi dal giudice, come chiarito da Sez. V n. 30757 del 29.09.2020. In caso di pluralità di soggetti è sufficiente l’adesione, anche implicita, o la non opposizione delle parti che non hanno avanzato l’istanza (Sez. I n. 40518 del 20.10.2016).

Sul rinvio del 25 febbraio 2025, motivato dall’impedimento professionale del difensore, la Corte ribadisce che la sospensione opera per l’intera durata del rinvio, in applicazione dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza che possa invocarsi il diverso regime dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (Sez. V n. 41810 dell’08.10.2025). Il motivo è quindi infondato.

Sui profili di merito, la Corte ricorda che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che è deducibile il solo vizio di motivazione apparente, ravvisabile quando il ragionamento sia del tutto avulso dalle risultanze o fondato su asserzioni apodittiche (Sez. U n. 33451 del 29.05.2014 e Sez. 3 n. 11292 del 13.02.2002). Richiama poi il perimetro oggettivo della confisca ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e la distinzione tra disponibilità indiretta di beni intestati a familiari conviventi, assistita da presunzione iuris tantum, e intestazioni a terzi estranei, per le quali l’onere probatorio dell’accusa è rigoroso (Sez. U n. 12621 del 22.12.2016; Sez. U n. 30355 del 27.03.2025).

Nel caso concreto le censure dei terzi risultano generiche e non scalfiscono la motivazione, fondata su plurimi elementi convergenti, sul ruolo meramente esecutivo della figlia e sulla assenza di autonome fonti reddituali. Quanto all’istituto di credito, la Corte rileva che il ricorso non prende posizione sulla ragione principale del rigetto, ossia la mancata prova dell’inadempimento della società noleggiante e della propria legittimazione, e che l’autorizzazione alla sublocazione si è rivelata clausola priva di effettivo controllo. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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