Rito abbreviato e diminuente di un terzo: la Cassazione ridetermina la pena (Cass. pen. Sez. VI n. 22759 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata diminuzione della pena nella misura predeterminata dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per il rito abbreviato integra violazione di legge ed è deducibile con il ricorso per cassazione. La Corte di cassazione può rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di mera operazione di calcolo che non comporta l’esercizio di poteri discrezionali. Ai fini della prescrizione rileva la pena massima prevista per la fattispecie base, senza considerare le circostanze attenuanti.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 375 cod. pen., commesso in epoca successiva al 6 giugno 2016. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 2025, aveva confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per ciascuno.
Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale sotto il profilo del calcolo sanzionatorio. La questione centrale riguardava l’omessa applicazione della diminuente del rito abbreviato, che il giudice di merito aveva trascurato pur avendo gli imputati definito il processo con tale rito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Il motivo è deducibile ai sensi dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., poiché la mancata diminuzione della pena nella misura predeterminata dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. costituisce violazione di legge.
La Corte ha osservato che la Corte di appello, nel calcolare la pena per effetto della diminuente di cui all’art. 375, comma 4, cod. pen., non aveva tenuto conto che gli appellanti avevano definito il processo con rito abbreviato. Ne consegue che la pena deve essere diminuita di un terzo.
La rideterminazione, secondo la Corte, può essere effettuata direttamente in cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., perché si tratta di una mera operazione di calcolo che non implica l’esercizio di poteri discrezionali.
La pena è stata quindi rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione per ciascun imputato, applicando la diminuente di un terzo sulla pena di mesi otto di reclusione.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso che il reato fosse estinto, rilevando che ai fini del calcolo dei termini si tiene conto della pena massima (anni otto) prevista per la fattispecie base, senza che rilevino le circostanze attenuanti, e che il processo aveva avuto un breve periodo di sospensione. Il termine di prescrizione massima decorrerà pertanto solo in data 3 luglio 2026.
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Nota della Redazione
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